Ministero dell’Ambiente, decreto 18 marzo 2013

Il 27 marzo 2013 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Ambiente, in base al quale è consentita la commercializzazione dei sacchi per l’asporto delle merci colo se biodegradabili e compostabili, contenenti date percentuali di plastica riciclata e con certi limiti di spessore o realizzati in carta, in tessuti di fibre naturali e in fibre di poliammide. Per entrare in vigore deve attendere l’esito favorevole della procedura di comunicazione alla Commissione europea prevista dalla Direttiva 98/34/CE.

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 18 marzo 2013

Individuazione delle caratteristiche tecniche dei sacchi per

l’asporto delle merci. (13A02536)

(GU n.73 del 27-3-2013)

 

 

 

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA

DEL TERRITORIO E DEL MARE

 

E

 

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

Visto l’art. 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,

come modificato dall’art. 23, comma 21-novies, del decreto-legge 1°

luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3

agosto 2009, n. 102;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive

modifiche, ed in particolare la parte quarta relativa alla gestione

dei rifiuti;

Visto in particolare, l’art. 179 del Decreto Legislativo 3 aprile

2006, n. 152, recante Criteri di priorita’ nella gestione dei

rifiuti;

Visto inoltre, l’art. 182-ter del Decreto Legislativo 3 aprile

2006, n. 152, nel quale e’ previsto che la raccolta separata dei

rifiuti organici debba essere effettuata con contenitori a

svuotamento riutilizzabili con sacchetti compostabili certificati a

norma UNI EN 13432:2002;

Visto il decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28 recante misure

straordinarie e urgenti in materia ambientale e, in particolare,

l’art. 2 recante disposizioni in materia di commercializzazione di

sacchi per asporto merci nel rispetto dell’ambiente;

Visto in particolare, che il comma 2 del predetto art. 2 della

citata legge 28/2012 prevede che, con decreto di natura non

regolamentare adottato dai Ministri dell’ambiente e della tutela del

territorio e del mare e dello sviluppo economico, possono essere

individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche ai fini

della commercializzazione dei sacchi di asporto merci, anche

prevedendo forme di promozione della riconversione degli impianti

esistenti, nonche’, in ogni caso, le modalita’ di informazione ai

consumatori;

Vista la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e

regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della

societa’ dell’informazione;

Sentite le competenti Commissioni parlamentari

 

Decretano:

 

Art. 1

 

 

Definizioni

 

Ai fini del presente decreto sono definiti:

a) Sacchi per l’asporto delle merci: sacchi messi a

disposizione nel punto vendita, a pagamento o gratuitamente, per

l’asporto di merci alimentari e non alimentari da parte del

consumatore;

b) Sacchi per l’asporto delle merci destinate all’uso

alimentare: sacchi per l’asporto delle merci utilizzati anche non

esclusivamente per l’asporto di alimenti;

c) Sacchi per l’asporto delle merci non destinati all’uso

alimentare: sacchi destinati esclusivamente all’asporto dei prodotti

diversi dai generi alimentari;

d) Commercializzazione: l’offerta o la messa a disposizione di

terzi, contro pagamento o gratuita, inclusa l’importazione ma esclusa

l’esportazione.

Art. 2

 

 

Commercializzazione

 

1. E’ consentita la commercializzazione dei sacchi per l’asporto

delle merci rientranti in una delle seguenti categorie:

a) sacchi monouso biodegradabili e compostabili, conformi alla

norma armonizzata UNI EN 13432:2002;

b) sacchi riutilizzabili composti da polimeri diversi da quelli

di cui alla lettera a) che abbiano maniglia esterna alla dimensione

utile del sacco:

b.1) con spessore superiore a 200 micron e contenenti una

percentuale di plastica riciclata di almeno 30 per cento se destinati

all’uso alimentare;

b.2) con spessore superiore a 100 micron e contenenti una

percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento se non

destinati all’uso alimentare;

c) sacchi riutilizzabili composti da polimeri diversi da quelli

di cui alla lettera a) che abbiano maniglia interna alla dimensione

utile del sacco:

c.1) con spessore superiore ai 100 micron e contenenti una

percentuale di plastica riciclata di almeno 30 per cento se destinati

all’uso alimentare;

c.2) con spessore superiore ai 60 micron e contenenti una

percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento se non

destinati all’uso alimentare.

2. E’ altresi’ consentita la commercializzazione dei sacchi

riutilizzabili per l’asporto delle merci realizzati in carta, in

tessuti di fibre naturali, in fibre di poliammide e in materiali

diversi dai polimeri.

3. La riconversione degli impianti esistenti puo’ essere assistita

da contributi pubblici nel rispetto delle disposizioni comunitarie

sugli aiuti di stato, sulla base di apposita disposizione legislativa

di finanziamento.

Art. 3

 

 

Modalita’ di informazione ai consumatori

 

Al fine di fornire idonee modalita’ di informazione ai consumatori,

i sacchi per l’asporto merci di cui all’art. 2 del presente decreto

devono rispettare le seguenti prescrizioni:

a) i sacchi monouso per l’asporto delle merci di cui alla lettera

a) dell’art. 2 devono riportare la dicitura: «Sacco biodegradabile e

compostabile conforme alla norma UNI EN 13432:2002. Sacco

utilizzabile per la raccolta dei rifiuti organici»;

b) i sacchi riutilizzabili composti da polimeri, di cui alla

lettera b.1. dell’art. 2, devono riportare la dicitura «Sacco

riutilizzabile con spessore superiore ai 200 micron – per uso

alimentare»;

c) i sacchi riutilizzabili composti da polimeri, di cui alla

lettera b.2. dell’art. 2 devono riportare la dicitura «Sacco

riutilizzabile con spessore superiore ai 100 micron – per uso non

alimentare»;

d) i sacchi riutilizzabili composti da polimeri, di cui alla

lettera c.1. dell’art. 2 devono riportare la dicitura «Sacco

riutilizzabile con spessore superiore ai 100 micron – per uso

alimentare»;

e) i sacchi riutilizzabili composti da polimeri, di cui alla

lettera c.2. dell’art. 2 devono riportare la dicitura «Sacco

riutilizzabile con spessore superiore ai 60 micron – per uso non

alimentare».

Art. 4

 

 

Sanzioni

 

Restano ferme le sanzioni di cui all’art. 2, comma 4, del decreto –

legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, della

legge 24 marzo 2012, n. 28.

Art. 5

 

 

Clausola di salvaguardia

 

L’attuazione del presente decreto non comporta nuovi o maggiori

oneri per la finanza pubblica.

Art. 6

 

 

Disposizioni transitorie e finali

 

Il presente decreto e’ sottoposto a procedura di comunicazione ai

sensi della Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

ed entra in vigore dalla data di conclusione, con esito favorevole,

della procedura stessa.

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2013

 

Il Ministro dell’ambiente

e della tutela del territorio e del mare

Clini

 

 

Il Ministro dello sviluppo economico

Passera