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Sentenza, 24 aprile 2015, n. 66

di - 7 Luglio 2015
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La Corte costituzionale ha rigettato, per erroneo presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dall’art. 22, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014) e 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, impugnati, in riferimento agli artt. 2, 3 e 53 Cost., nelle parti in cui non stabiliscono alcun limite di natura qualitativa e/o quantitativa oltre il quale la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche effettuate dagli imprenditori agricoli cessa di essere attività connessa a quella agricola e diviene attività industriale che genera reddito di impresa soggetto a tassazione ordinaria.

La Corte ha, infatti, ritenuto che il legislatore statale perimetra la categoria delle attività connesse, ricorrendo al principio della “prevalenza” dell’attività propriamente agricola nell’economia complessiva dell’impresa. Questa condizione riguarda tutte le attività connesse, ivi compresa quella di produzione e cessione di energia da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, anche se per quest’ultima non vi è un’espressa indicazione in tal senso nel citato comma 423. Per essa vale, dunque, il requisito della utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola. In particolare, nella specie viene in evidenza il fondo, quale “risorsa” primaria dell’impresa agricola, che, anche quando è utilizzato per la collocazione degli impianti fotovoltaici, insieme alle eventuali superfici utili degli edifici addetti al fondo, deve comunque risultare normalmente impiegato nell’attività agricola.


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