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Le banche centrali dopo la crisi

di - 14 Aprile 2014
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Tre specifiche ipotesi-proposte di riscrittura del mandato delle banche centrali possono configurarsi:
a) In politica monetaria. La legge sulla Fed offre la più saggia formulazione degli obiettivi che una banca centrale è chiamata a perseguire, valutando il peso relativo degli obiettivi in ciascuna situazione, scegliendo o mediando nei casi in cui le finalità siano fra loro contrastanti.  La Section 2.A della legge richiede alla banca centrale “to promote effectively the goals of maximum employment, stable prices, and moderate long-term interest rates”.
Questa formulazione potrebbe utilmente estendersi alle altre banche centrali, a cominciare dal SEBC, per il quale la stabilità dei prezzi è invece la finalità prioritaria, pressoché esclusiva, fondata su un’improbabile separatezza fra andamento dei prezzi e andamento dell’attività economica, strettamente connessi.
b) Nella supervisione e nel credito di ultima istanza. In casi estremi, la banca centrale deve poter rifinanziare qualsivoglia operatore, illiquido ma anche insolvente. Deve farlo, se fondatamente ritiene che sia a repentaglio la stabilità dell’intero sistema finanziario. La banca centrale dovrebbe tuttavia contenere il rischio del credito di ultima istanza che concede ottenendo garanzie e comunque limitando il rischio entro il confine del proprio patrimonio netto.
Così riformulata, la Section 13(3) della Fed potrebbe pur essa estendersi internazionalmente. Al SEBC, in particolare, è attualmente fatto divieto di rifinanziare gli insolventi persino nel caso in cui un “meltdown” del sistema finanziario sia alle viste, o in atto. Il divieto riguarda sia gli strumenti di finanziamento della BCE sia l’Emergency Liquidity Assistance che le singole banche centrali nazionali membre del SEBC sono autorizzate dall’ordinamento europeo a concedere, impegnando il proprio patrimonio.
c) Nel finanziamento monetario dello Stato. Proibito al SEBC e ad altre banche centrali, dovrebbe invece rientrare tra le loro facoltà. La mera previsione della facoltà eviterebbe in situazioni critiche il collasso delle pubbliche finanze, la morte dello Stato. Lo spread rilevante ai fini dell’assetto di central banking è, oggi, quello fra Stati Uniti e Giappone (che hanno una vera banca centrale e quindi tassi bassi) e l’Eurozona (che non ha una vera banca centrale e quindi ha tassi, anche quelli tedeschi, più elevati).
Andrebbero previste due precise condizioni: che il bilancio pubblico sia in equilibrio strutturale e che nonostante ciò lo Stato emittente non riesca a collocare titoli nel mercato nemmeno a tassi d’interesse elevati.
In questi casi la banca centrale, ancorché non obbligata a farlo, deve poter prevenire la sospensione dei pagamenti pubblici, i cui effetti sarebbero politicamente esiziali. Guido Carli, Governatore della Banca d’Italia, nel 1973 si rifiutò di provocare la sospensione: “Ci siamo posti e ci poniamo l’interrogativo se la Banca d’Italia avrebbe potuto o potrebbe rifiutare il finanziamento del disavanzo del settore pubblico (…). Il rifiuto porrebbe lo Stato nella impossibilità di pagare stipendi ai pubblici dipendenti dell’ordine militare, dell’ordine giudiziario, dell’ordine civile e pensioni alla generalità dei cittadini. Avrebbe l’apparenza di un atto di politica monetaria; nella sostanza sarebbe un atto sedizioso, al quale seguirebbe la paralisi delle istituzioni”.

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