Sentenza 5 giugno 2013, n. 117
La Corte Costituzionale ha accolto il ricorso presentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con il quale lo Stato sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 37 della L.R. Basilicata n. 16/2013.
In particolare è stata dedotta la violazione dell’art. 117, terzo co. Cost.: trattandosi di materia oggetto di competenza concorrente sotto due profili (produzione, trasporto e distribuzione dell’energia, e governo del territorio), il legislatore statale aveva provveduto a disciplinare con legge 23 agosto 2003, n. 239 (art. 1, co. 7, lett. n) il coordinamento tra normativa statale e regionale, in particolare prevedendo lo strumento dell’intesa per la definizione concertata della disciplina.
Il legislatore regionale, con l’impugnata disposizione, ha invece previsto un diniego preventivo e generalizzato di addivenire ad un accordo per quanto riguarda la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi.
Ciò, secondo la Corte, rappresenta una chiara violazione del principio di leale collaborazione, e impone che la normativa regionale sia dichiarata illegittima.