La Corte Costituzionale ha accolto il ricorso presentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con il quale lo Stato sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 37 della L.R. Basilicata n. 16/2013.
In particolare è stata dedotta la violazione dell’art. 117, terzo co. Cost.: trattandosi di materia oggetto di competenza concorrente sotto due profili (produzione, trasporto e distribuzione dell’energia, e governo del territorio), il legislatore statale aveva provveduto a disciplinare con legge 23 agosto 2003, n. 239 (art. 1, co. 7, lett. n) il coordinamento tra normativa statale e regionale, in particolare prevedendo lo strumento dell’intesa per la definizione concertata della disciplina.
Il legislatore regionale, con l’impugnata disposizione, ha invece previsto un diniego preventivo e generalizzato di addivenire ad un accordo per quanto riguarda la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi.
Ciò, secondo la Corte, rappresenta una chiara violazione del principio di leale collaborazione, e impone che la normativa regionale sia dichiarata illegittima.