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Modificare la Costituzione?

di - 28 Gennaio 2012
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Se si riflette attentamente sul fenomeno, ne emerge un’osservazione storica di un certo rilievo. La prima parte della Costituzione, che detta i Principi fondamentali dall’art. 1 all’art. 54, è stata ritoccata due volte soltanto nel corso dei suoi 65 anni di vita. La prima, per ammettere l’estradizione dello straniero accusato di delitti di genocidio (il testo originario dell’art. 10, co. 4, escludeva l’estradizione per reati politici)[10]; è stata poi modificata la seconda volta per cancellare la pena di morte dal nostro ordinamento, che il testo originario dell’art. 27, co. 4, ammetteva nei casi previsti dalle leggi militari di guerra[11].
La parte seconda, dedicata all’ordinamento della Repubblica è stata invece oggetto di numerosi interventi. Non ha senso alcuno ripercorrerli qui analiticamente. Si può però osservare che, fino a quando gli interventi sul testo costituzionale si sono mantenuti entro termini puntuali (o quasi puntuali: v. gli artt. 114 e segg. modificati o sostituiti dalla l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3), il loro inserimento nel testo – e nel contesto – costituzionale ha dato ingresso a problemi in sostanza gestibili. Basti pensare ai conflitti di attribuzione tra Stato e regioni, che hanno ingolfato il funzionamento della Corte costituzionale, senza espungerla di fatto o di diritto dall’ordinamento.
Tutt’altro discorso si deve fare per la l. cost. 18 novembre 2005. Essa trasformava radicalmente la struttura ordinamentale della Repubblica, concepita come Stato unitario, articolato in regioni, province e comuni, per renderla federale: e, naturalmente, federale ex post, nata dalla disgregazione dello Stato unitario, non federale ab origine, Stato nato da organismi diversi che trovavano nella Federazione la loro unità, la loro coesione (come gli United States of America). Già si è ricordato sopra che questa legge non fu approvata dai due terzi dei componenti delle due camere; venne quindi sottoposta a referendum, come prescrive l’art. 138 u.c. Esso, tenutosi nel giugno 2006, espresse la volontà popolare di non confermare la legge, che finì quindi nel nulla.
Il quadro che ne emerge sembra univoco. La prima parte della Costituzione non ha avuto bisogno di alcun intervento e con essa la società è vissuta adeguandosi al mondo moderno che cambiava. La seconda parte, più organizzativa, ha subito molti interventi, senza particolari problemi. Ma quando la riforma ha stravolto la struttura ormai storica dell’assetto politico-organizzativo del Paese, di fatto – e di diritto – è fallita. Non ha trovato il consenso dei due terzi dei componenti delle Camere e nemmeno quello degli elettori.
Certo, ogni tanto qualche cosa merita di essere aggiunta[12] al testo della Costituzione. È molto difficile che questo accada. È successo per la costituzione di collegi elettorali per gli italiani all’estero. È difficile immaginare altre ipotesi. Si potrebbe pensare alla creazione di nuove regioni. Per far questo non occorre però modificare la Costituzione. Basta appunto “aggiungerle” qualche cosa. Il diritto costituzionale degli Stati Uniti d’America ha un magnifico strumento. È l’emendamento[13], con il quale si introduce quale regola, qualche diritto, che la Costituzione ignorava, ma che comunque merita il rango di precetto costituzionale. La nostra legge costituzionale non ne è l’omologo: essa consente di intervenire sul testo della Costituzione, modificandola. Si è visto sopra come la nostra storia dimostri che, finché si è trattato di interventi di poco conto, tecnici, si potrebbe dire, non vi sono stati problemi. Il Paese ha reagito negativamente agli stravolgimenti della Costituzione avviati con legge costituzionale.

Da quanto precede si possono trarre due conclusioni, una di ordine generale ed una limitata al tema dell’art. 41 Cost.
La conclusione di ordine generale è che la Costituzione non deve essere modificata. Se ne inficia il valore di patto fondante. Deve essere interpretata secondo i principi fondamentali che essa pone, perché solo questo consente ai cittadini di avere sempre in essa il punto di riferimento e di invocarla per demolire privilegi o aree di specialità.
La conclusione in ordine all’art. 41 è che non vi è ragione alcuna per modificarlo. La libertà di iniziativa economica è sancita; gran parte di ciò che la accompagna sta nei Trattati dell’Unione Europea. Se limiti concreti ci sono, possono e devono essere abbattuti dalla legge ordinaria, dalla consuetudine e dalla giurisprudenza.

Vai al Dossier “Riforma articolo 41 Cost.”

Note

10.  Art. 1 l. cost. 21 giugno 1967, n. 1.

11.  Art. 1, l. cost. 2 ottobre 2007, n. 1, preceduta dalla legge ordinaria 13 ottobre 1994, n. 589.

12.  Non precisata, perché questo nasce dall’esperienza civile e giuridica.

13.  Il primo gruppo di Emendamenti alla Costituzione americana, del 1789, introdusse il c.d. Bill of Rights (tra cui il celeberrimo diritto di portare armi), di cui la Costituzione, di due anni prima, non parlava.

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