Il territorio statale tra dimensione nazionale e sovranazionale
In questo senso il territorio può costituire un fattore di contrasto alla globalizzazione più selvaggia, opponendole una forte identità che sappia evitare la costruzione di territori considerati dei meri contenitori di attività economiche, lisci, omogenei e uguali tra di loro. Ciò significherebbe anche restituire al territorio una sua valenza politica ed è questo il motivo per cui deve tornare a essere rappresentato nel Parlamento.
L’altro tema molto sentito dai giuristi contemporanei è proprio quello della rappresentanza territoriale. Molti studiosi, però, la intendono soprattutto come rappresentanza degli interessi, relegandola così in una seconda Camera, spesso all’interno di un bicameralismo imperfetto, dove quest’ultima non conferisce la fiducia e non entra perciò nel circuito politico. Per difendere seriamente le istanze territoriali, soprattutto quelle nazionali, è invece condizione necessaria che la rappresentanza territoriale sia considerata a tutti gli effetti una rappresentanza politica e che trovi la sua sede proprio nel Parlamento. Il fatto che la rappresentanza territoriale non possa mai essere considerata del tutto scissa da quella politica, perché entrambe appartengono alla stessa species, è una tesi ormai suffragata anche dal celebre paradosso di Madison[11], secondo il quale le Seconde Camere, pur costruite per contenere la rappresentanza territoriale si trasformano con maggiore o minore intensità sempre in Assemblee politiche.
Il territorio è già naturalmente rappresentato tutte le volte che nelle elezioni si adotta il ritaglio delle circoscrizioni elettorali. In questi casi, si può affermare che il territorio costituisce il principio organizzativo delle elezioni stesse.[12] Anche se, soprattutto nelle elezioni politiche, le circoscrizioni devono essere ritagliate in modo da rispettare un criterio essenzialmente demografico[13], difficilmente il découpage segue criteri prettamente geometrici e alcune eccezioni alla regola sono tollerate se il fine è quello di seguire i confini naturali geografici o storici, senza dividere territori contigui o istituzioni politiche[14] e in questo modo l’identità territoriale è comunque rappresentata nei collegi, insieme agli elettori.
Tuttavia, la sede naturale di tale rappresentanza resta la Camera Alta del Parlamento, nel quale in genere sono rappresentati enti politici sub-statali, siano essi Regioni, Province o Comuni. Perché la rappresentanza territoriale sia finalmente valorizzata, si deve pensare a un rafforzamento delle seconde Camere dei Parlamenti nazionali, che siano capaci di ricoprire ruoli nuovi come quello di mettere in comunicazione i territori locali con quelli nazionali.
Anche in Italia l’annoso dibattito sul ruolo di una Camera delle Regioni non ha ancora trovato riscontro in una riforma del Senato, sebbene di una Camera delle Regioni, si parli sin dai tempi della Costituente. Anzi, l’apparente attenzione per il pluralismo territoriale e la riforma del Titolo V, che sulla carta avrebbe conferito maggiori poteri a tutti gli enti sub statali, ha creato una maggiore confusione e ha spostato l’attenzione su un Senato di rappresentanza di tutti gli enti territoriali, sicuramente più complicato da realizzare e forse anche più debole, perché destinato a contrattare con più soggetti diversi per natura e per finalità politiche una improbabile linea politica comune. Quale che siano le proposte di riforma, quel che traspare è che la Seconda Camera non è al momento una delle priorità dell’agenda politica.
Eppure sarebbe necessaria per promuovere un radicamento territoriale come baluardo alle città globali e in opposizione ai poteri economici sganciati da un sistema di valori democratico che potrebbero riportare il vivere associato indietro, verso i tempi più bui.
Note
11. R. Dehousse, Le paradoxe de Madison: réflexions sur le rôle des chambres hautes dans les systèmes fédéraux”, in Revue du droit public, 1990, 643-676.↑
12. Si consenta di rinviare a I. CIOLLI, Il territorio rappresentato, cit., 171-173 e A. LAURENT, voce Territoire, in C. EMERI, P. PERRINAU, D. REYNE’(a cura di), Dictionnaire du vote, Paris, PUF, 2001.↑
13. Come impone una storica sentenza della Corte Suprema americana, Baker v. Carr 369, U.S. 186, (1962) che è stata presa a modello anche da altri ordinamenti.↑
14. Molti sono i riferimenti normativi nei vari Stati, che prevedono eccezioni al criterio demografico al momento della ripartizione dei collegi; tuttavia, le argomentazioni più rilevanti, che giustificano tali eccezioni, sono state fornite dalla Corte Suprema, soprattutto nelle decisioni Reynolds v. Sim 377 U.S. 533, (1964) e Davis v. Bandemer 478 U.S. 109 (1986), nelle quali si riconosce che oltre il criterio demografico può essere mitigato nel caso in cui si debba tener conto delle contiguità territoriali e delle frontiere interne.↑
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