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Scheda di lettura: Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica

di - 15 Novembre 2010
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Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell’articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.  (GU n. 239 del 12-10-2010)

Per analizzare i principali contenuti del regolamento in epigrafe, giova anzitutto ricordare che esso è stato emanato ai sensi dell’art. 23-bis, comma 10, del d.l. n. 112/2008, il quale aveva attribuito al Governo la delega ad adottare uno o più regolamenti al fine di:

a) prevedere l’assoggettamento dei soggetti affidatari cosiddetti in house di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno, tenendo conto delle scadenze fissate al comma 8, e l’osservanza da parte delle società in house e delle società a partecipazione mista pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per l’acquisto di beni e servizi e l’assunzione di personale;

b) prevedere, in attuazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza di cui all’articolo 118 della Costituzione, che i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata;

c) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità;
d) armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l’affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua;

e) prevedere l’applicazione del principio di reciprocità ai fini dell’ammissione alle gare di imprese estere;

f) limitare, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale e razionalità economica, i casi di gestione in regime d’esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalità ed accessibilità del servizio pubblico locale;

g) prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti;

h) disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione dei beni, di proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio;

i) prevedere adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi.

1.    Ambito d’applicazione e principi generali

Il Regolamento in esame, conformemente a quanto previsto dal nuovo art. 23-bis cui dà attuazione, si applica a tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica, ad eccezione i) del servizio di distribuzione del gas naturale, ii) del servizio di trasporto ferroviario regionale, iii) del servizio di distribuzione di energia elettrica, iv) della gestione di farmacie comunali nonché, infine, v) dei servizi strumentali all’attività o al funzionamento degli stessi enti locali affidanti (art. 1).
Il principio fondamentale stabilito dal regolamento è quello secondo il quale la gestione dei servizi pubblici locali deve essere liberalizzata, sia pure – viene specificato – compatibilmente con le caratteristiche di universalità ed accessibilità del servizio (art. 2). La sola eccezione possibile alla liberalizzazione è posta dall’art. 2, comma 1, per i casi in cui “in base ad un’analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale ed efficienza, a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità”. In questo caso l’ente affidante deve:

1) adottare una delibera quadro che illustra l’istruttoria compiuta ed evidenzia, per i settori che si vogliono sottrarre alla liberalizzazione, i fallimenti del sistema concorrenziale e i benefici per la stabilizzazione, lo sviluppo e l’equità all’interno della comunità locale derivante dalla gestione in house del servizio di cui trattasi;
2) dare adeguata pubblicità alla delibera;
3) inviare la delibera all’Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini della relazione annuale al Parlamento.
Infine, in caso di attribuzione di diritti di esclusiva ad un’impresa incaricata della gestione di servizi pubblici locali, si applica l’art. 9 della legge n. 287/1990 (autoproduzione)[1], nonché i commi 2-bis e 2-quater dell’art. 8[2] della medesima legge riguardanti le imprese pubbliche e in monopolio legale che intendano operare in settori diversi da quelli in cui sono titolari di diritti di esclusiva (separazione societaria in caso si attività riservate).

Note

1.  Art. 9, comma 1:La riserva per legge allo Stato ovvero a un ente pubblico del monopolio su un mercato, nonché la riserva per legge ad un’impresa incaricata della gestione di attività di prestazione al pubblico di beni o di servizi contro corrispettivo, non comporta per i terzi il divieto di produzione di tali beni o servizi per uso proprio, della società controllante e delle società controllate; comma 2: L’autoproduzione non è consentita nei casi in cui in base alle disposizioni che prevedono la riserva risulti che la stessa è stabilita per motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica e difesa nazionale, nonché, salvo concessione, per quanto concerne il settore delle telecomunicazioni.

2.  2-bis. Le imprese di cui al comma 2, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui agiscono ai sensi del medesimo comma 2, operano mediante società separate.
2-quater. Al fine di garantire pari opportunità di iniziativa economica, qualora le imprese di cui al comma 2 rendano disponibili a società da esse partecipate o controllate nei mercati diversi di cui al comma 2-bis beni o servizi, anche informativi, di cui abbiano la disponibilità esclusiva in dipendenza delle attività svolte ai sensi del medesimo comma 2, esse sono tenute a rendere accessibili tali beni o servizi, a condizioni equivalenti, alle altre imprese direttamente concorrenti.

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