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Processo telematico ed istituzioni della giuridicità concorsuale

di - 10 Aprile 2009
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Alla relazione ex art. 33 l.f. è demandata la funzione di consentire la classificazione dell’imprenditore fallito:
i)      per settore di appartenenza, profilo produttivo e cause e circostanze del dissesto;
ii)     per tipologia societaria, modelli di governance e sistemi di controllo interno, per elementi di bilancio;
iii)   per composizione degli addetti;
iv)   per ammontare complessivo del passivo;
v)     per ammontare complessivo dell’attivo con evidenziazione degli indici programmati di soddisfazione del ceto creditorio.
Al sistema informativo articolato per stato/evento, è invece demandata la misurazione dell’azione realizzata nella gestione della insolvenza dal curatore e/o commissario per indicatori di qualità dell’azione concorsuale realizzata dal curatore:
i)      per gestione diretta per esercizio provvisorio dell’ azienda o gestione indiretta dell’azienda in quanto gravata da contratto di affitto;
ii)     per liquidazione di azienda in esercizio o liquidazione singolare dei beni;
iii)   per coerenza tra indici di soddisfazione del ceto creditorio preventivamente indicati dal curatore ed indici di soddisfazione concretamente realizzati;
iv)   per tempestività e coerenza nell’azione della curatela quanto a stato passivo, a relazioni periodiche, a programma di liquidazione;
v)     per costi della procedura.

Diagramma 2 – Diagramma circolare del bilancio dei costi delle procedure concorsuali

3. Conclusioni
La dimensione informativa attesa, le rappresentazioni cognitive dalla stessa veicolate mirano a censire modelli di intervento concorsuale specifici per soggetti interessati dal concorso, restituendo soggettività conoscitiva alle anagrafiche, alle dimensioni dell’inadempienza civile come dell’insolvenza concorsuale, alle fasi processuali interessate dal loro governo, al valore delle azioni realizzate dai diversi attori sociali del concorso.
L’apertura verso sistemi complessivi di monitoraggio delle procedure esecutive e concorsuali mira a porsi come argine ad una visione semplicistica delle procedure, in cui l’inefficienza viene episodicamente e genericamente ricondotta a singoli istituti e/o soggetti, e nei suoi esiti estremi, alla stessa mediazione processuale, senza che si sia mai operata una riflessione capace di evidenziare le criticità realmente incontrate nella loro azione dagli attori del processo e la correlazione esistente tra qualità dell’insolvenza e qualità dell’intervento concorsuale.
Nel 1930 John Maynard Keynes scrisse che «ci siamo ficcati in un bel pasticcio, abbiamo dovuto cominciare a guidare una macchina estremamente sensibile di cui non conosciamo il funzionamento»: lamentava che non era la scarsità di risorse o di virtù la causa di un pensiero economico incapace di fronteggiare la crisi allora in corso, quanto l’assenza di comprensione, la mancanza di un’analisi empirica rigorosa, l’incedere per sentieri noti senza capire che il mondo era cambiato.
Anche il diritto fallimentare rischia di ficcarsi in un “bel pasticcio”, laddove non proceda ad un’analisi empirica del funzionamento delle istituzioni dell’insolvenza, distogliendo lo sguardo dai modelli teorici per abbassarlo alle vicende umane e all’azione concretamente realizzata dagli uffici giudiziari, rendendo finalmente visibile il mondo in cui i diritti diventano numeri.

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