Imposta come home page     Aggiungi ai preferiti

 

Amministrazione e giurisdizione nel modello svedese: riflessioni e resoconto di un viaggio

di - 8 Aprile 2010
      Stampa Stampa      

Società basate sulla fiducia e società basate sul sospetto
A questo punto devo fare un’altra considerazione.
La società svedese è basata sulla fiducia e sulla trasparenza amministrativa come regola generale.
La Costituzione svedese protegge dal 1766 la libertà di stampa ed il diritto di accesso (la costituzione si compone di tre atti fondamentali di cui uno è il c.d. FPA Freedom of the Press Act, per usare la terminologia anglosassone), e tale concezione ha il suo corollario in un ampio e generalizzato diritto di accesso agli atti dell’amministrazione che, a differenza di quanto previsto nel diritto italiano, prescinde da ogni forma di legittimazione per posizione differenziata.
Sulla Costituzione svedese, per questo riguardo, di estremo interesse e di grande utilità mi è stato il libro di Hans Ragnemalm Administrative Justice in Sweden (Giustizia amministrativa in Svezia) da me reperito nella biblioteca della Corte Suprema Amministrativa di Svezia (Regeringsratten) dove si è svolto lo stage.
Ivi ho appreso che il diritto di accesso ai documenti amministrativi in Svezia spetta a tutti per disposizione costituzionale.
Ogni cittadino – in Svezia – ha diritto di accedere ad un fascicolo amministrativo tranne che l’istruttoria sia in corso e vi sia un ostacolo alla funzionalità dell’amministrazione.
Trasparenza e fiducia sono i connotati del sistema.
Ho potuto vedere che spesso negli uffici pubblici e giudiziari vi è una sala per la stampa, ove i funzionari, in modo trasparente, collocano i provvedimenti e gli atti (giudiziari ed amministrativi) che, quotidianamente, sono offerti alla consultazione del pubblico, previa cancellazione delle parti di tali atti che potrebbero offendere la privacy.
La sfera pubblica è sfera di trasparenza integrale.
Nel contempo gli svedesi sono di una riservatezza proverbiale, non seconda a quella degli inglesi, ma per tutto ciò che concerne la sfera privata ed intima della vita (nel viaggio quale antidoto a tanta trasparenza, avevo con me il libretto aureo di un altro sociologo, tedesco, Wolfang Sofsky, intitolato “In difesa del privato”; l’avevo con me pensando alla privacy come ad un valore ma per la protezione di ciò che è privato davvero, non speciosamente).
La società è poco conflittuale e vive i rapporti amministrativi basandosi sulla fiducia fra amministratori ed amministrati, garantita da un ampio accesso di laici all’amministrazione ed alla giustizia e da una storica garanzia delle autonomie amministrative, connotate più dalla presenza di municipalità che di regioni.
In Svezia ogni proposta di limitare il diritto di pubblico accesso ai documenti è guardata con sospetto ed una gran parte della pubblica opinione insorge ogni volta che politicamente la materia è fatta oggetto di discussione con prospettive restrittive.
Il principio dell’accesso costituisce la base per assicurare un’amministrazione aperta, efficiente, ben funzionante, non è quindi riguardato come un diritto dell’individuo che ha una sua posizione di interesse da discutere con l’amministrazione, ma come il principio per cui ogni autorità deve lavorare sotto lo sguardo e la supervisione del pubblico.
La Svezia è una società che, per legge, confina il segreto ai suoi margini.
La nostra, a confronto, nonostante gli innegabili passi avanti fatti con l’approvazione della legge n. 241 del 1990 è una società che concede l’accesso con cautela, essendo stata, per anni, dominata dal segreto (e dal sospetto che il segreto si porta dietro) e dall’idea del potere segreto (l’idea antichissima del potere come sede terrena del misterium aequitatis ed iniquitatis).
La pubblicità permea di sé anche il sistema giudiziario. Le udienze sono pubbliche. La camera di consiglio non è segreta in modo assoluto. È ammessa la dissenting opinion, che viene discussa in dottrina e tenuta in considerazione nello sviluppo della giurisprudenza.
Della dissenting opinion si fa uso parco, in ragione della moderazione che caratterizza l’esercizio dei pubblici uffici nel paese.
Il patrocinio dell’avvocatura non è obbligatorio, ciò viene considerato un ostacolo all’accesso del cittadino alla giustizia, né l’avvocatura se ne lamenta, venendo comunque compulsata per le cause più rilevanti.
Le cause – anche quelle amministrative – sono istruite d’ufficio da giudici referendari: ce ne sono da dieci a venti in ausilio di ogni magistrato decidente, essi hanno il compito di formare il fascicolo e formulare al giudice (monocratico o collegiale che sia) una proposta di decisione.
In compenso le impugnazioni sono limitate per legge, esse sono consentite solo se è concesso il permesso di impugnare e tale permesso è concesso solo se la causa è importante come precedente (in pratica si decide il 2-3% delle impugnazioni proposte); e nessuno se ne lamenta, la regola restrittiva campeggia in costituzione come esempio di giustizia realistica (è garantito il primo grado; il resto è concesso solo se vi è coincidenza fra pubblico e privato interesse).

Pagine: 1 2 3 4


RICERCA

RICERCA AVANZATA


ApertaContrada.it Via Arenula, 29 – 00186 Roma – Tel: + 39 06 6990561 - Fax: +39 06 699191011 – Direttore Responsabile Filippo Satta - informativa privacy