Una rapida occhiata alla proposta di legge sull’IA in discussione dinanzi al Congresso USA: the “Future of Artificial Intelligence Innovation Act of 2024”
- La corsa alla regolamentazione dell’Intelligenza Artificiale è oramai inarrestabile.
E mentre l’Italia ha da poco approvato in Consiglio dei Ministri il disegno di legge sull’Intelligenza Artificiale (nel seguito anche “IA”), anche nel Congresso degli Stati Uniti d’America è in corso l’iter di approvazione di una proposta di legge in materia, dalla rubrica “Future of Artificial Intelligence Innovation Act of 2024”.
Il fine dichiarato della proposta di legge è di stabilire standard, parametri e strumenti di valutazione dell’Intelligenza Artificiale in grado di promuovere le attività di ricerca, sviluppo e rafforzamento dello strumento, assicurando pari accesso alle aziende di tutte le dimensioni.
- L’esame del testo lascia trasparire la differente impostazione dell’approccio oltreoceano rispetto a quello europeo: il primo intende esplicitamente favorire la massimizzazione delle potenzialità dell’Intelligenza Artificiale a beneficio tanto del settore pubblico quanto della filiera privatistica (di recente, anche il Canada ha annunciato un pacchetto di misure per l’IA; tra le altre si riferisce di un investimento di ca. 2 miliardi di dollari canadesi); il secondo – o perlomeno il relativo dibattito – appare più concentrato su profili etici, relegando l’Intelligenza Artificiale a “strumento” allo scopo di tutelare la prevalente umanizzazione dei settori coinvolti.
Tralasciando l’analisi comparativa, che meriterebbe uno specifico approfondimento, il raggiungimento dei propositi del testo americano passa attraverso l’individuazione e la conseguente rimozione degli impedimenti normativi allo sviluppo dell’IA e all’identificazione di quelle che vengono definite ‘grandi sfide federali nel campo dell’intelligenza artificiale’, corrispondenti ad obiettivi di accelerazione nello sviluppo e nella ricerca di prodotti in questo campo. Le ‘grandi sfide’ dovranno, poi, essere in concreto individuate nel dettaglio entro un anno dall’entrata in vigore della legge nell’ambito di un processo di consultazione pubblico – privato.
- Attore fondamentale del processo di sviluppo nel campo dell’IA è un Istituto ad hoc. Ed invero, la proposta di legge americana prevede l’istituzione di una autorità di settore, precipuamente dedicata all’IA.
Secondo la proposta di legge, l’autorità dovrebbe prendere il nome di “Artificial Intelligence Safety Institute”.
All’Istituto verranno assegnati i seguenti obiettivi:
(i) assistere il settore privato e le agenzie pubbliche nello sviluppo di best practice per l’implementazione di strumenti di verifica dell’IA;
(ii) fornire assistenza tecnica per l’adozione e l’uso dell’IA al fine di migliorare la qualità dei servizi governativi;
(iii) implementare linee guida, metodologie e best practice per promuovere lo sviluppo e l’adozione di standard di settore, il progresso a lungo termine della tecnologia e l’innovazione nell’industria dell’Intelligenza Artificiale.
- L’attività dell’Istituto è orientata alla ‘massimizzazione’ dell’IA: intento, questo, che traspare anche dal coinvolgimento di altri soggetti istituzionali, come i Direttori del “National Institute of Standards and Technology” e della “National Science Foundation”. Questi ultimi, insieme al Segretario dell’Energia, dovranno stimolare l’integrazione con altre tecnologie emergenti, come l’informatica ibrida quantistica e la robotica, al fine di rispettivamente:
(a) identificare e testare nuovi materiali:
(b) sostenere nuove scoperte e progressi scientifici.
- Tra i punti di rilevanti, merita evidenziare come la politica di sviluppo dell’IA contempli l’interazione con altri Paesi.
Si introducono, infatti, forme di cooperazione internazionale per la definizione, tra le altre cose, di standard internazionali tra loro interoperabili e armonizzati, la promozione di un sistema comune di funzionamento, l’uso coerente a livello globale dell’IA, anche attraverso il coinvolgimento di stakeholder privati provenienti dai Paesi partner. In quest’ottica, un punto interessante del disegno di legge è la previsione secondo cui la cooperazione internale riguarderà solo quei Paesi che dispongano – o che stiano sviluppando e stimolando ricerche in tal senso – di sufficienti misure di protezione della proprietà intellettuale, di standard di sicurezza e di controlli sull’esportazione dei dati. Trattasi di una previsione che, sebbene apra ad uno sviluppo sinergico dei rapporti con i Paesi europei in tale campo – essendo temi centrali della loro tradizione giuridica e, prima ancora, culturale – dovrà superare la prova pratica, tanto più in un contesto in cui la definizione di standard comuni e coerenti di funzionamento dell’IA passa necessariamente attraverso la convergenza degli intenti sotto il profilo regolatorio.