Pandemia e scelte tragiche
La diffusione della pandemia, con il suo forte impatto sulle strutture sanitarie e sulla organizzazione economica del Paese, ha sollevato molti problemi di natura giuridica ed etica.
Innanzitutto, esaminando le categorie più esposte al contagio e quindi alle cure e al pericolo di soccombenza, è emerso che la pandemia, come per il passato la peste, la lebbra, il morbillo, la “spagnola”, tendenzialmente colpisce qualsiasi persona, quanto meno nella prima fase, in cui mancano avvisaglie e sufficienti informazioni. Solo in una fase successiva, quando per sottrarsi alle occasioni di contagio le persone si possono spostare e quindi alloggiare in luoghi più riparati, si evidenzia la prima distinzione connessa allo status sociale ed economico: chi è provvisto di mezzi di ogni natura ha una maggiore possibilità di allontanarsi dai focolai e di sottrarsi al virus.
Un secondo criterio distintivo proviene dalle regioni colpite. I confini, ritagliando le competenze istituzionali per territorio, incidono variamente sulla sfera individuale delle libertà, in particolare la libertà personale, di locomozione, di contatto sociale, di associazione, di culto, oltre che di svolgimento di attività commerciali e professionali. Il vincolo con la terra, cioè il vincolo di residenza, è stato determinante nel definire le condizioni di vita dei cittadini.
Ancora, il virus ha colpito di più categorie deboli come gli anziani e gli individui portatori di patologie pregresse, le quali, coniugate al virus, hanno avuto esito letale. Età e condizioni di salute hanno pesato sulla probabilità di essere contagiati e sulla capacità di reazione dell’orgnismo.
Il problema più delicato e grave si è manifestato nei momenti iniziali, quando si è dovuto constatare con sconcerto che le strutture sanitarie specializzate nell’isolamento e nella cura dei pazienti erano gravemente insufficienti per numero dei posti disponibili e per il numero di strumenti utilizzabili. Di qui i dilemmi esaminati in un volume pubblicato qualche anno fa da Guido Calabresi e Philip Bobbitt: con una espressione efficace gli Autori li hanno definiti “scelte tragiche” (Giuffré, Milano, 2006). Allora si parlava di reni artificiali e di polmoni d’acciaio, oggi di ventilatori meccanici. Ma è lo stesso problema che si deve risolvere con i trapianti, quando gli organi da trapiantare sono insufficienti rispetto alla richiesta dei pazienti. Allora, come assegnare i posti disponibili se il loro numero è insufficiente rispetto alle esigenze? A chi praticare le cure? Chi, in sostanza, può essere salvato e chi è destinato ad essere sommerso?
I due Autori avevano passato in rassegna diversi criteri, praticati in situazioni simili: il criterio di mercato, che è ovviamente il più discriminatorio; il criterio cronologico, in base al quale gli strumenti terapeutici sono applicati al paziente che può vantare una priorità temporale di accesso alla struttura ospedaliera; la scelta della sorte, che appare improponibile, perché privo di qualsiasi giustificazione; oppure il criterio terapeutico con cui si sceglie il paziente che potrebbe reagire meglio alla terapia.
Per ogni situazione si deve studiare il criterio migliore. L’ultimo sembra quello eticamente più accettabile. A questa soluzione porta l’analisi economica del diritto, che calcola – secondo la concezione degli Autori – non solo o non tanto il costo del trattamento, quanto tutti i fattori che concorrono a risolvere il problema in modo ottimale.
Certamente non si può lasciare la soluzione al mercato o alla sorte, sicché l’alternativa si gioca tra il criterio temporale e quello fondato sulle aspettative di vita. E poiché anche il criterio temporale è in larga parte affidato alla sorte, l’attenzione si concentra sul criterio del potenziale successo della terapia. Di qui il ruolo essenziale che svolgono i medici, costretti non solo a prodigarsi con assunzione di rischi personali, ma anche a dover prendere decisioni difficili in tempi ristretti.
Nei Paesi provvisti di una Costituzione che tutela i diritti della persona, il dilemma più complesso, cioè chi curare con l’uso immediato delle apparecchiature predisposte ad hoc e chi curare con altri metodi, non si dovrebbe neppure porre, perché il diritto alla vita e il diritto alla salute sono valori fondamentali, che non si possono graduare. In astratto è così.
Analoga scelta si deve fare quando l’alternativa è solo quantitativa, che si verifica quando si potrebbe scegliere tra un individuo e un gruppo di individui. Questo dilemma è stato risolto in modo persuasivo dalla Corte Costituzionale tedesca nel caso di attacchi terroristici. Si può abbattere un aereo sequestrato dai terroristi mentre punta a colpire un obbiettivo in cui vivono molte persone, al costo di provocare la morte dei passeggeri che sono a bordo? Si possono sacrificare vittime innocenti per salvare un numero più alto di persone? La Corte lo ha escluso, applicando la Costituzione che elegge la dignità della persona a valore fondante di tutto l’ordinamento giuridico, e quindi ha ritenuto illegittima la legge dell’ 11.1.2005 che consentiva l’abbattimento di un aereo dirottato (sentenza del 15.2.2006)
Problemi analoghi ha posto negli Stati Uniti l’uso di un’auto telecomandata: se per un improvviso guasto l’auto deve cambiare direzione, si può organizzare il suo programma in modo che chi è a bordo si possa salvare a scapito dell’investimento di persone che sono per strada?
La risposta in tutti i casi non può essere che negativa: nessun uomo ha il diritto di vita e di morte su altri uomini. E anche là dove è ammessa la pena capitale, questa sanzione è applicata solo in casi eccezionali.
La stessa regola si deve applicare per sciogliere il dilemma dei pazienti. Investito del problema, il Comitato nazionale di bioetica, sulla base di un articolato e persuasivo parere, ha precisato che il criterio clinico è < il più adeguato punto di riferimento, ritenendo ogni altro criterio di selezione, quale ad esempio l’età, il sesso, la condizione e il ruolo sociale, l’appartenenza etnica, la disabilità, la responsabilità rispetto a comportamenti che hanno indotto la patologia, i costi, eticamente inaccettabile> (Parere dell’ 8 aprile 2020).