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Un’auspicabile soluzione normativa per la problematica delle BCC

di - 20 Gennaio 2020
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1. Un provvidenziale emendamento…. – 2. Segue: .. verso la fine del malessere lamentato dalle BCC?

1. Non tutti i mali vengono per nuocere! Sembra che ancora una volta debba darsi ragione a questo antico brocardo, come si evince dall’atteso epilogo dell’annosa vicenda della Popolare di Bari. Quest’ultima è approdata in Parlamento ove (a breve) il d.l. n. 142 del 2019 – che ha previsto il finanziamento del Medio Credito Centrale ( MCC) finalizzato al sostegno del sistema creditizio del Mezzogiorno e alla realizzazione di una banca di investimento – dovrebbe essere convertito in legge, recando una benefica inaspettata apertura per il settore del credito cooperativo, sensibilmente provato dalla riforma disciplinare del 2016.
Mi riferisco, in particolare, alla circostanza che il testo del nominato d.l. n. 142, all’approvazione della Camera, reca alcuni emendamenti tra i quali assumono, a mio avviso, significativo rilievo le modifiche della legge n. 49 del 2016, che aveva innovato la disciplina delle BCC. La previsione di una possibile adesione ai «Sistemi di tutela istituzionale» di tutti gli appartenenti alla categoria al riguardo interessati fa ritenere che il legislatore – dopo anni di critiche formulate dalla dottrina ai contenuti della riforma in parola – abbia finalmente dato corso ad un ‘ravvedimento operoso’, restituendo ai medesimi la loro specifica mission di banche del territorio. Finalmente potranno riappropriarsi della loro autonomia decisionale e, dunque, sottrarsi alle intemperie di una eterogestione che ne sta mutando la funzione in quella di ‘mere dipendenze’ operanti all’interno del gruppo al quale, all’indomani della emanazione della legge n. 49, hanno aderito.
Orienta in tal senso la «facoltà di adottare, in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, sistemi di tutela istituzionale», ora consentita a tutte le BCC italiane (e non solo a quelle delle province di Trento e Bolzano). È appena il caso di ricordare che tali sistemi prevedono un gestore costituito in forma di società per azioni o di società cooperativa in caso di sistemi a valenza provinciale. Tale formula organizzativa, attualmente già praticata in alcuni paesi dell’eurozona (Austria, Germania e Spagna nel settore che qui ci occupa), si fonda su un «accordo di responsabilità», contrattuale o previsto dalla legge, che tutela le banche partecipanti e, in particolare, garantisce che abbiano liquidità e solvibilità sufficienti, consentendo un «elevato livello di autonomia e indipendenza dei singoli enti creditizi» (come testualmente precisa la BCE nella ‘Guida sull’approccio per il riconoscimento dei sistemi di tutela istituzionale a fini prudenziali’).

2. Viene proposta, dunque, una svolta disciplinare che di certo dovrebbe esser particolarmente gradita alle BCC. Essa potrebbe porre fine al generalizzato malessere lamentato da molteplici esponenti della categoria, che con difficoltà sopportano talune costrizioni ai medesimi imposte dai vertici dei gruppi cooperativi, sentendosi imprigionati in una gabbia dalla quale – senza detto emendamento – è impossibile uscire.
Sembra finalmente giunto il momento in cui la Banca d’Italia potrà accogliere – ed assecondare – le istanze del mondo cooperativo, che fa affidamento sul tradizionale equilibrio dell’Organo di vigilanza per veder risolti gli aspetti distonici della legge n. 49; talora applicata dalle Capogruppo senza alcuna forma di condivisione, senza il rispetto delle prescrizioni del cd. contratto di adesione, del principio dei cd. vantaggi compensativi, oltre che con un piglio autoritario che denota, a tacer d’altro, il convincimento di essere titolari di un «dominio» che – com’è noto – non caratterizza lo spirito della riforma. Ciò, prescindendo dai pericolosi effetti della probabile deriva giudiziaria in cui le BCC aderenti al gruppo Cassa Centrale Banca rischiano di esser trascinate a seguito della nota azione per danni nei confronti di quest’ultima, recentemente promossa dagli azionisti di Carige.
Sotto altro profilo, si osserva che l’introduzione di una modifica normativa siffatta dovrebbe considerarsi rispondente agli orientamenti della politica, riuscendo a conseguire una convergenza di intenti in subiecta materia, quali sono stati manifestati, nel tempo, anche da «parti» di segno opposto.
Significativo, al riguardo, appare l’impegno – assunto dal Premier Conte nel suo primo discorso programmatico – di intervenire sulle leggi di riforma delle banche cooperative, adottate nel corso della XVII Legislatura. E’ stata, questa, una promessa che denota consapevolezza in ordine alla esigenza di revisionare un complesso dispositivo che mina le banche «più integrate sul territorio per recuperare la loro funzione», come il Premier ebbe modo di precisare. Si è in presenza di una posizione che, come dicevo, è condivisa in sede politica, come è dato desumere dagli esiti di una sorta di «assise generale» del mondo cooperativo, svoltasi in Firenze nel settembre 2018, allorché – insieme ad alcuni studiosi (Valerio Onida, Andrea Sacco Ginevri) e alcuni esponenti della maggioranza del tempo (Bagnai) – criticai le carenze della legge di conversione del d. l. 91 del 2018, al contempo sollevando dubbi sulla legittimità costituzionale di molte disposizioni della riforma.
Pertanto, ben venga un mutamento della normativa speciale che consenta alle BCC – insoddisfatte delle modalità con le quali è stata realizzata la partecipazione ai gruppi bancari di cui alla legge n. 49 – di recuperare la loro essenza cooperativa che affonda le origini nell’affermazione di un solidarismo di matrice cristiana. Diverrà possibile, per tal via, continuare a dare al settore economico un arricchimento dell’offerta finanziaria orientata a soddisfare i bisogni di un particolare tipo di clientela che, diversamente, non riuscirebbe ad accedere al credito.


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