LEGGE O NON LEGGE?
1. – Chi frequenti le leggi per la necessità che il tempo e la vita impongono, non di rado accompa-gna la lettura con qualche cosa che rassomiglia e spinge al gemito. Capita spesso, infatti, che il percorso razionale, tracciato dal legislatore, sia costituito da frasi, ricche di componenti estempo-ranee, di dettagli, incroci, aggregazioni. Si può ben dire che spesso la legge non ha bisogno di in-terpretazione. La porta con sé, si potrebbe dire: ma è impossibile, per l’ovvia ragione che l’interpretazione è il frutto della lettura e del pensiero, di cui la legge, della quale si tratta, è l’oggetto. Ciò che emerge da questa lettura è difficile da definire con certezza. Parrebbe che il legi-slatore “di turno” abbia voluto operare secondo una sorta di logica dinamica, con uno scopo pre-ciso. Questo scopo è immettere nel-l’ordinamento una legge, che non richieda interpretazioni per la sua attuazione.
È pacifico che questo sia pressoché impossibile, per una ragione elementare. La legge non è una concezione astratta, che detta pensieri, si potrebbe dire, da cui nasce l’ordine. La legge è una volun-tas tendenzialmente astratta, ma altrettanto mirata a definire un ordine. Si è così adottata un’altra soluzione: immettere nella legge una serie di disposizioni, già calibrate su uno o più blocchi di si-tuazioni che possono ricadere nel tessuto della legge stessa. In questo modo, la struttura della leg-ge non porta con sé il precetto, lo ius, che deve essere interpretato in relazione al fatto, ma si arti-cola in una successione di norme, che mirano ad esprimere ex ante ciò che con la legge si era volu-to concretamente ottenere. In altri termini, il legislatore ha perseguito lo scopo di attuare la legge in modo che qualsiasi situazione di fatto, ricadente nel suo spettro, sia da essa osservata, rispetta-ta, vincolata. In questo modo, senza il dictum specifico, enunciato nel comma di un articolo (che detta una perentoria interpretazione della legge per un numero n di situazioni di fatto), la legge non può essere interpretata. Può essere semplicemente letta dall’amministrazione, dal cittadino e dal giudice. In altri termini, la sua portata, la sua attuazione dipende da coloro che hanno il diritto di operare e quindi di decidere o scegliere.
2. – Secondo una lunga tradizione, nella sua forma scritta la legge avrebbe dovuto avere una struttura semplice, ovviamente calibrata sulla complessità del tema. In altri termini, si riteneva che dovesse es-sere concepita come una regola rappresentata in forma generale e quasi discorsiva, che poteva e do-veva essere letta, studiata, interpretata da chi aveva il compito di attuarla. La conseguenza più signifi-cativa era appunto la sua “interpretazione”: se il tema, con il conseguente testo della legge, era diffici-le per una ragione qualsiasi, il Governo o i Ministri competenti ne aiutavano l’interpretazione e l’applicazione con il regolamento, vale a dire con un testo normativo più comprensibile e discutibile. Non solo: i regolamenti o altri atti consimili avevano una struttura di rango amministrativo, non legi-slativo, con la conseguenza che erano sottoposti al sindacato giurisdizionale. In questo modo non so-lo la legge poteva essere vagliata e interpretata dal giudice, ma le sue derivazioni – i regolamenti – po-tevano essere sindacati dal giudice, civile o amministrativo, secondo le regole.
Da molti anni ormai tutto ciò sembra essere scomparso. Il cambiamento è univoco. Il legislatore – ov-vero, la legge dei nostri giorni – ha due caratteristiche. La prima è la forma della materia per la quale si intende legiferare. È analitica, introduce situazioni, ipotesi, fatti di vario genere. In linea di principio chi deve applicare la legge non la deve “interpretare”: deve trovare l’angolo, la linea di “attuazione”, il luogo, reale o ideale, nel quale si trovano i frammenti della legge da un lato, del mondo de quo, dall’altro.
Il punto cruciale è insomma chiaro: la legge non può e non deve essere interpretata. Deve essere tro-vata e applicata, leggendo sul campo la situazione di fatto e diritto cui essa vuole dare vita: una ed una sola, che si ripete fino ad esaurimento.
Tutto ciò è molto complesso e, dal punto di vista giuridico, addirittura eversivo. Qualsiasi situazione viene strutturata dalla legge in modo che nel testo nulla e nessuno possa trovare spazio al di fuori di qualsiasi descrizione della legge. In primis, del giudice. Un dubbio di legittimità costituzione di questo modello di legislazione sembra meritevole di considerazione.