Cons. Stato, sez. V, 23 gennaio 2019, n. 578
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 578/2019, dopo aver enucleato la nozione comunitaria dei “servizi di interesse generale”, ha stabilito che anche l’attività di vendita del gas (e non solo quella di distribuzione), svolta da una società a partecipazione pubblica che eroga servizi di interesse economico generale, va considerata come tale. Invero, nonostante l’attività di vendita sia rivolta al conseguimento di lucro, è necessario distinguere sempre tra lo scopo della società (che è quello proprio di conseguire un vantaggio economico) e lo scopo del soggetto pubblico che detiene le partecipazioni della società, il quale persegue interessi a favore della collettività. Ne deriva che quest’ultimo soggetto può rendere le condizioni di accessibilità di un servizio anche a condizioni che il privato giudicherebbe non vantaggiose.
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