ARERA, Parere 20 novembre 2018, 591/2018/I/efr
Con il parere pubblicato il 20 novembre 2018, l’ARERA ha espresso un generale apprezzamento per gli aspetti migliorativi introdotti nello schema di decreto FER, seguito da alcuni significativi rilievi riguardanti, inter alia, i contratti Ppa e le aste competitive per l’allocazione degli incentivi.
Per quanto riguarda i contratti di lungo termine o Power Purchase Agreement (PPA), l’Autorità ha rilevato l’inopportunità della piattaforma di negoziazione delineata nello schema di decreto. Tale piattaforma, infatti, efficace per transazioni facilmente standardizzabili e di piccole dimensioni, rischierebbe di essere poco o per nulla efficace data la peculiarità, la complessità e, presumibilmente, la scarsa numerosità di siffatte contrattazioni. Pertanto, secondo il regolatore, appare preferibile promuovere l’incontro bilaterale tra le parti, eventualmente previa manifestazione pubblica dei produttori interessati a contrattazioni di lungo termine dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Per i medesimi motivi non appare opportuno, né necessario, la definizione di schemi contrattuali standard da parte dell’Autorità.
Con riguardo, invece, alle aste competitive per l’allocazione degli incentivi, l’ARERA ha prospettato diverse soluzioni finalizzate a rendere le aste pienamente efficienti.
In primo luogo, l’Autorità ha espresso la necessità di rimuovere, o quantomeno ridurre ulteriormente, il floor price prospettato nello schema di decreto, al fine di consentire che eventuali riduzioni significative di costo legate ad evoluzioni tecnologiche o a particolari situazioni di mercato, rispetto alla “tariffa base” fissata nello schema di decreto, si traducano in corrispondenti riduzioni di costo per i consumatori. Peraltro, la scelta di rimuovere il floor price dalle aste sarebbe utile anche al fine di poter favorire ulteriori riduzioni dei valori delle tariffe incentivanti spettanti, qualora le riduzioni automatiche dei valori delle tariffe incentivanti base siano inferiori alle riduzioni dei costi impiantistici associati all’evoluzione tecnologica dei prossimi anni.
In secondo luogo, il regolatore ha segnalato l’opportunità di utilizzare come criterio di selezione la minore tariffa spettante richiesta e non la percentuale di riduzione richiesta rispetto alla tariffa base, ovvero, in alternativa, prevedere che tutte le tipologie impiantistiche partecipanti all’asta, a parità di gruppo, abbiano la stessa tariffa base.
Infine, in relazione sia alle aste sia ai registri, l’Autorità ha proposto di sostituire, tra i criteri di priorità, la data di completamento della domanda di partecipazione alla procedura con la data di ottenimento dell’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto, elemento ritenuto più idoneo a qualificare l’attività del soggetto proponente.
Per approfondimenti sulle ulteriori osservazioni dell’Autorità, si rinvia al testo pubblicato del parere, disponibile al seguente link: https://www.arera.it/allegati/docs/18/591-18all.pdf