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Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza, 13 settembre 2018, n. 5357

di Osservatorio Energia - 21 Dicembre 2018
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Non costituisce errore revocatorio il fatto che il giudice d’appello abbia sostenuto che un impianto di termovalorizzazione dovesse essere sottoposto a revamping, anche ove non previsto dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, in quanto la decisione in tal senso appare non frutto di un’erronea percezione del contenuto materiale degli atti acquisiti al processo bensì un’attività interpretativa e di esame critico del contenuto di tali atti, con la conseguente formulazione di un giudizio attinente ad uno dei temi controversi su cui la decisione ha espressamente motivato, chiarendo in particolare che la necessità di un intervento di adeguamento dell’impianto nella fase transitoria era stabilita dal Piano indipendentemente dalla configurazione che avrebbe assunto il sistema a regime e comunque dalla delibera regionale di approvazione dello stesso, che ne prevedeva l’adeguamento anche in tale fase.

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