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Energie rinnovabiliCorte Costituzionale, sentenza 30 gennaio 2018, n. 14

di Osservatorio Energia - 17 Aprile 2018
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Pubblicata in G.U. 07/02/2018 n. 6 la sentenza con cui la Consulta si è pronunciata sulla legittimità costituzionale dell’obbligo di produrre fideiussione per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione di impianti eolici, previsto dall’articolo 4, comma 2, lettera c), della legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31.
Con la pronuncia in epigrafe, la Consulta ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, lettera c), della legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31 (Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale), sollevata in riferimento agli artt. 3, 41, 117 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia.
La Corte ha infatti chiarito che la fideiussione in questione, prevista per il caso di anticipata «dismissione» di intrapresi lavori di costruzione di un impianto eolico poi non realizzato, non consegue, al fatto in sé, e per sé, della mancata realizzazione dell’impianto (realizzazione che erroneamente, il remittente assumeva in «obbligo» dell’operatore una volta ottenuto il titolo autorizzatorio), poiché il deposito di tale fideiussione – come testualmente emerge dall’incipit del comma 2 del denunciato art. 4 − è, invece, dovuto solo «entro centottanta giorni dalla comunicazione di inizio lavori».
In altre parole, il soggetto autorizzato – il quale, dopo avere, entro il congruo termine a sua disposizione, liberamente deciso di procedere alla costruzione dell’impianto assentito ed avere intrapreso i correlativi lavori – solo dopo la «comunicazione di inizio lavori», effettuata alla Regione, ed entro i successivi centottanta giorni da tale comunicazione, è tenuto a depositare la fideiussione in questione «a garanzia della realizzazione dell’impianto».
Pertanto, non sussiste la violazione prospettata dal rimettente, fondata sull’erronea premessa che la fideiussione «a garanzia della realizzazione dell’impianto» trasformi la “facoltà”, che dovrebbe fisiologicamente conseguire al rilascio dell’autorizzazione, in un vero e proprio “obbligo” di realizzazione dello stesso.


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