Corte di giustizia, sentenza 13 luglio 2017
Con la prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96 debba essere interpretato nel senso che l’esenzione prevista da tale disposizione è applicabile al carburante utilizzato per fare navigare una nave, senza carico, da un porto di uno Stato membro, nella fattispecie quello in cui tale nave è stata costruita, a un porto di un altro Stato membro al fine di imbarcare in tal luogo merci da trasportare successivamente a un porto di un terzo Stato membro.
Secondo la Corte di Lussemburgo l’esenzione è applicabile nel caso di specie.
Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che esclude l’applicazione dell’esenzione prevista da tale disposizione a motivo del fatto che la fornitura di prodotti energetici di una nave è stata effettuata senza osservare i requisiti formali previsti da tale normativa, sebbene tale fornitura sia conforme a tutte le condizioni per l’applicazione previste da detta disposizione.
Secondo la Corte di giustizia il diritto europeo osta ad una siffatta normativa.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62016CJ0151&rid=38