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Energie rinnovabiliT.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 11 aprile 2017, n. 4475

di Osservatorio Energia - 30 Maggio 2017
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Con la sentenza in oggetto, il Tar per il Lazio (RM), ha respinto il ricorso avverso il provvedimento di Via negativa rilasciato dal ministero dell’Ambiente con il quale è stato espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale relativamente alla realizzazione del progetto, proposto dalla società ricorrente e denominato “impianto eolico off-shore nello stretto di Sicilia nella zona banco di Pantelleria e Banchi Avventura”.

In particolare, a fronte della pretesa di parte ricorrente di veder prevalere necessariamente il principio di derivazione europea della massima promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili, il Giudice ha ribadito come il suddetto principio – mediante la spendita della discrezionalità amministrativa e tecnica del competente organo amministrativo, in applicazione della normativa di settore – debba confrontarsi ed armonizzarsi, con opportuno bilanciamento, con altri principi e valori di fondamentale rilievo attinenti alla tutela dell’ambiente (in particolare del mare e dell’ecosistema marino), delle bellezze paesistiche e naturali, del patrimonio storico.

Pertanto, in assenza di profili di cattivo esercizio della discrezionalità (quali travisamenti di fatto, illogicità manifeste e simili) ed in presenza di valutazioni dell’Organo amministrativo fondate su dati di fatto effettivi, oltre che su obbiettive deficienze del progetto e del SIA proposti, il richiamo ai principi affermati dalle Direttive europee e dalla legislazione interna di recepimento in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili non può condurre alle conclusioni pretesamente “obbligate” a cui la società ricorrente perviene.


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