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Energia elettricaAEEGSI, Delibera 22 dicembre 2016, 782/2016/R/eel

di Osservatorio Energia - 16 Febbraio 2017
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L’Autorità, con la delibera 782/2016/R/eel, ha dato il via alla seconda fase di riforma delle tariffe di rete e delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema per i clienti domestici di energia elettrica.

Nello specifico, la suddetta delibera, in attuazione di quanto già disposto dalla deliberazione 582/2015/R/eel, prevede che, dal 1° gennaio 2017, i corrispettivi tariffari per i servizi di rete assumano la struttura a regime trinomia denominata TD per tutti i clienti domestici, indipendentemente dalla condizione di residenza anagrafica; che i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema vengano ridefiniti in modo tale da smorzare l’effetto di progressività ai consumi e da limitare a due il numero di aliquote diversificate tra scaglioni di consumo annuo, introducendo per la sola componente A3 un corrispettivo in quota fissa a carico dei soli clienti non residenti; che tali due soli scaglioni siano utilizzati anche per l’applicazione della componente DISPBT, a restituzione del differenziale relativo all’attività di commercializzazione applicata a tutti i clienti finali aventi diritto alla maggior tutela; che venga superata la distinzione dei clienti domestici tra sottotipologie definite in base sia alla condizione di residenza anagrafica sia alla potenza contrattualmente impegnata, lasciando solo una differenziazione tra clienti residenti e clienti non residenti ai fini dell’applicazione degli oneri generali di sistema e della componente DISPBT.

Le suddette modifiche sono recepite dal “Testo Integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di Trasmissione e Distribuzione dell’energia elettrica” (TIT).

Il provvedimento introduce, inoltre, misure per facilitare la ricerca del livello ottimale di potenza contrattualmente impegnata, prevedendo, per un periodo di ventiquattro mesi (dal 1 aprile 2017 al 31 marzo 2019), l’azzeramento del contributo in quota fissa a copertura degli oneri amministrativi connessi ad ogni richiesta di variazione del livello di potenza disponibile e la riduzione di circa il 20% del contributo in quota potenza per gli aumenti fino a 6 kW; sono inoltre previste misure a tutela del “diritto di ripensamento” dei clienti, cioè di chi dovesse prima aumentare e poi ridurre o viceversa la potenza impegnata.

http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/16/782-16.pdf

http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/16/782-16all.pdf


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