Imposta come home page     Aggiungi ai preferiti

Energia elettricaConsiglio di Stato, Sez. VI, 24 maggio 2016, n. 2182

di Redazione di ApertaContrada - 10 Agosto 2016
      Stampa Stampa      

Il Consiglio di Stato ha chiarito che, in difetto di una previsione legislativa circa il soggetto che subisce le conseguenze del mancato pagamento degli oneri generali di sistema da parte dei clienti finali, è lasciato all’autonomia contrattuale delle parti (ossia, imprese distributrici di energia e traiders) regolare eventualmente questo profilo, in sede di stipulazione dei singoli contratti di trasporto. Non sussiste, infatti, in capo ai traiders, alcun obbligo legale di garanzia a favore dei distributori, né un simile obbligo può essere imposto ad essi dall’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI), in quanto ciò esula dall’ambito di definizione legale del potere regolatorio dell’Autorità.

Sulla base di questi presupposti il Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa ha annullato la delibera AEEGSI n. 612 del 19 dicembre 2013, nella parte in cui prevedeva che i distributori di energia potessero pretendere dai traiders opportune garanzie a copertura di tutti gli obblighi derivanti dalla stipula del contratto di trasporto, ivi compreso il pagamento degli oneri di sistema da parte dei clienti finali.

Invero, sotto tale profilo, il Consiglio di Stato ha sottolineato come non solo la normativa di settore sia inequivocabile nel riconoscere esclusivamente in capo ai clienti finali tali oneri, ma altresì che l’esercizio da parte dell’Autorità di un simile potere di eterointegrazione dei contratti di distribuzione e vendita di energia contrasti con il principio di legalità.

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=HHGOVJWURI6HCBF6EECJSBJJJY&q=


RICERCA

RICERCA AVANZATA


ApertaContrada.it Via Arenula, 29 – 00186 Roma – Tel: + 39 06 6990561 - Fax: +39 06 699191011 – Direttore Responsabile Filippo Satta - informativa privacy