Cassazione Penale, sez. III penale, sentenza 20 giugno 2016, n. 25437 su getto pericoloso di cose e caso fortuito
Il caso fortuito elimina esclude l’elemento soggettivo del reato se è fatto improvviso, imprevedibile ed inevitabile da parte dell’agente, malgrado questi abbia fatto uso del massimo livello di diligenza. In particolare, se è riconducibile ad eventi naturali, l’evento deve essere caratterizzato da una eccezionalità assoluta. Per tale ragione, la Corte non ha escluso la responsabilità dell’agente (un commerciante campano, le cui scatole di cartone ammassate fuori dall’esercizio erano volate sul terreno confinante) e lo ha condannato per “getto pericoloso di cose” (art. 647 c.p.), malgrado costui avesse invocato la scusabilità del suo operato a causa dell’azione del vento. Secondo i magistrati, infatti, è obbligo del titolare dell’impresa verificare lo stato dello stoccaggio dei rifiuti da essa prodotti, ed un vento che non sia di forte ed eccezionale intensità non è sufficiente ad integrare le caratteristiche del caso fortuito.
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