TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 27 aprile 2016, n. 815
Il Tar Lombardia, respingendo il ricorso proposto da Enel S.p.A. ed Enel Distribuzione S.p.A., ha confermato la validità della delibera dell’AEEGSI in tema di brand unbundling (deliberazione del 22 giugno 2015, n. 296/2015/R/com).
Si tratta del provvedimento che ha imposto agli operatori energetici verticalmente integrati di separare marchio e politiche di comunicazione tra attività di distribuzione e di vendita nonché, all’interno di quest’ultima, tra mercato libero e servizio di maggior tutela.
Ad avviso del Tar, la contestata attività di regolazione dell’Autorità si è legittimamente proposta di dettare misure concrete conformi alla normativa comunitaria e, soprattutto, in grado di realizzare il risultato che tale normativa ha espressamente individuato.