Tar Lombardia- Milano, 8 aprile 2016, n. 660
Con la sentenza in oggetto, il Tar ha accolto in parte il ricorso proposto dalla Cerved S.p.a., ritenendo che l’AEEGSI non abbia motivato in maniera congrua e idonea la decisione di escludere Cerved dalle società titolate a rilasciare rating come strumento di garanzia ai fini dell’accesso al bilanciamento gas. A parere del Collegio, infatti, la circostanza per cui le tre imprese oggi riconosciute dal codice di rete siano note ed operanti a livello internazionale da lungo tempo, “non appare di per sé idonea ad escludere l’ingresso di altri operatori qualificati come la ricorrente”