Imposta come home page     Aggiungi ai preferiti

Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 28 aprile 2016, n. 1632

di Redazione di ApertaContrada - 12 Maggio 2016
      Stampa Stampa      

Le informazioni che danno luogo al rilascio dell’informativa antimafia possono essere desunte dai provvedimenti di custodia cautelare emessi per traffico illecito di rifiuti, anche in assenza di altri elementi.

Il TAR aveva ritenuto che, sebbene il traffico di rifiuti appartenga al novero dei reati considerati maggiormente indizianti del pericolo infiltrativo mafioso nella vita economica dell’impresa, questo dato non apparirebbe, di per sé, sufficiente a sorreggere, sotto il profilo dell’assetto motivazionale, una misura fortemente incisiva come quella dell’informativa antimafia, in difetto di ulteriori elementi. La decisione del primo giudice non è stata condivisa dal Consiglio di Stato, che ha ricordato come l’art. 84, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 159 del 2011 preveda che le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa, che danno luogo all’adozione dell’informativa, siano desunte, tra l’altro, dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare per taluni dei delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, c.p.p., tra i quali figura, espressamente, il delitto previsto dall’art. 260 del d.lgs. n. 152 del 2006.

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/faces/mainAreaPubblica.jsp?n=1&_afrWindowMode=0&attivita=cds&_afrLoop=624604074990536&_adf.ctrl-state=13joaysvrb_4


RICERCA

RICERCA AVANZATA


ApertaContrada.it Via Arenula, 29 – 00186 Roma – Tel: + 39 06 6990561 - Fax: +39 06 699191011 – Direttore Responsabile Filippo Satta - informativa privacy