Tar Lazio, Roma, sez. III ter, ordinanza 25 febbraio 2016, n. 2592
Con l’ordinanza citata la Sez. III ter del TAR capitolino ha giudicato rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 26, commi 2 e 3, d.l. 21 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni, in l. 11 agosto 2014, n. 116, in relazione agli artt. 3, 11, 41, 77 e 117, comma 1, Cost..
In particolare il TAR ritiene che il comma 3 dell’art. 26, d.l. 21 giugno 2014, n. 91 violi gli artt. 11 e 117, comma 1, Cost. in relazione all’art. 1, Protocollo addizionale n. 1, alla CEDU e all’art. 6, par. 3, Trattato UE, che introduce nel diritto dell’Unione “in quanto principi generali”, i “diritti fondamentali” garantiti dall’anzidetta Convenzione.
L’art. 1 cit., secondo l’interpretazione della Corte europea dei diritti dell’uomo, conferisce protezione anche ai diritti di credito (e alle aspettative legittime, reputando ammissibili le “interferenze” della pubblica autorità solo in presenza di un interesse generale. In questo quadro, la sottrazione dei crediti, spettanti ai produttori di energia sulla base delle convenzioni stipulate con il GSE, sarebbe ingiustificata e in contrasto con il principio di proporzionalità, non risultando l’intervento ablatorio adeguatamente bilanciato dalla finalità di diminuire le tariffe elettriche in favore di alcune categorie di consumatori.
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