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Energie rinnovabiliMinistero Sviluppo economico, decreto 22 dicembre 2015

di Redazione di ApertaContrada - 26 Gennaio 2016
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IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E DEL MARE

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 ed in particolare l’art. 30, comma 1, lettera a) , che demandava all’ENEA di redigere 15 schede tecniche standardizzate

per la quantificazione dei risparmi nell’ambito del meccanismo dei certificati bianchi, successivamente approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 28 dicembre 2012;

Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, ed in particolare l’art. 10, comma 15 che dispone che qualunque forma di sostegno pubblico alla cogenerazione deve

essere subordinato alla condizione che l’energia elettrica prodotta provenga da cogenerazione ad alto rendimento e che il calore di scarto sia effettivamente utilizzato per soddisfare una domanda economicamente giustificabile;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 ed in particolare l’art. 9;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 ed in particolare l’art. 16;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 28 dicembre 2012, recante determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi (di seguito: DM 28 dicembre 2012);

Visto, in particolare, l’art. 12, comma 1 e l’allegato 1 con il quale sono approvate schede tecniche per la quantificazione dei risparmi, predisposte da ENEA ai sensi del citato art. 30, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 21 dicembre 2007;

Visti i decreti del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 20 luglio 2004;

Visti i decreti del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 24 aprile 2001;

Vista la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas EEN 9/11 del 27 ottobre 2011 recante «Linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei

progetti di cui all’art. 5, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e s.m.i. e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei titoli di efficienza energetica» (di seguito, Linee Guida);

Vista la comunicazione del GSE, soggetto gestore del meccanismo dei certificati bianchi, del 9 aprile 2015 con la quale sono state segnalate le criticità connesse all’applicazione di alcune schede tecniche;

Ritenuto che, alla luce dell’evoluzione normativa, tecnologica e del mercato, alcune schede tecniche per la quantificazione dei risparmi nell’ambito del meccanismo

dei certificati bianchi non siano più conformi alle finalità del meccanismo determinando, pertanto, la necessità della loro revoca;

Ritenuto altresì necessario procedere alla revoca di una scheda tecnica standardizzata mai pubblicata sul sito internet GSE per impossibilità oggettiva, stante l’elevato rischio di doppio o triplo conteggio dell’incentivo e stante l’eccessiva onerosità dei relativi controlli, inefficienti sotto il profilo costo beneficio, ferma restando la possibilità di emanare una nuova scheda modificata coerente con il meccanismo dei certificati bianchi;

Considerato che il meccanismo dei «certificati bianchi» trae le proprie coperture a valere sulle tariffe dell’energia elettrica e del gas e che si rende necessario evitare il rischio di sovraincentivazione dell’intervento di efficienza energetica, coerentemente con i principi di economicità e buon andamento della pubblica amministrazione;

Considerata, altresì, l’esigenza di garantire il pieno rispetto dei meccanismi incentivanti alla disciplina comunitaria sugli Aiuti di Stato in materia di energia ed

ambiente, la quale espressamente vieta la sovra remunerazione dei costi sostenuti per gli interventi di efficienza energetica, al fine di evitare il rischio di future procedure di infrazione nei confronti dell’Italia;

Considerato che molteplici contenuti della scheda tecnica 22T risultano essere superati per evoluzione normativa, e in particolare la parte in cui si prevede l’applicabilità della disciplina della cogenerazione ai sensi della delibera AEEG n. 42 del 2002, in luogo della disciplina sulla cogenerazione ad alto rendimento, sebbene ai sensi dell’art. 5, comma 5.5 delle Linee Guida, il mero recepimento di

obblighi o standard tecnici minimi definiti per legge non costituisce aggiornamento di schede tecniche, per favorire l’applicazione della stessa risulta opportuno pubblicarne una versione aggiornata secondo la normativa vigente;

Considerato, inoltre, che per gli interventi realizzati negli ambiti di applicazione delle schede tecniche citate,

è fatto comunque salvo l’accesso anche in futuro al meccanismo dei certificati bianchi attraverso il differente metodo di valutazione dei risparmi denominato «a consuntivo», tutelando, pertanto, gli investimenti eventualmente già pianificati;

Acquisita l’intesa della Conferenza Unificata del 20 ottobre 2015;

Decretano:

Art. 1.

Revoca e aggiornamento schede tecniche

1. Sono revocate le seguenti schede tecniche:

Scheda tecnica n. 40E «Installazione di impianto di riscaldamento alimentato a biomassa legnosa nel settore della serricoltura», di cui all’allegato al D.M. 28 dicembre 2012;

Scheda tecnica n. 47E «Sostituzione di frigoriferi, frigocongelatori, congelatori, lavabiancheria, lavastoviglie con prodotti analoghi a più alta efficienza» di cui

all’allegato al D.M. 28 dicembre 2012;

Scheda tecnica n. 36E: «Installazione di gruppi di continuità statici ad alta efficienza (UPS)», di cui all’allegato al D.M. 28 dicembre 2012;

Scheda tecnica n. 21T: «Applicazione nel settore civile di piccoli sistemi di cogenerazione per la climatizzazione invernale ed estiva degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria» di cui all’allegato «A» alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il GAS – EEN 9/10 del 12 aprile 2010, come modificato dalle deliberazioni EEN 14/10 e EEN 9/11.

2. La scheda tecnica 22T «Applicazione nel settore civile di sistemi per il teleriscaldamento per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria» di cui all’allegato «A» alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il GAS – EEN 9/10 del 12 aprile 2010, come modificato dalle deliberazioni EEN 14/10 e EEN 9/11, è aggiornata secondo quanto previsto all’allegato 1.

Art. 2.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui al presente decreto acquistano efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e il

GSE provvede a darne ampia diffusione sul proprio sito internet.

Roma, 22 dicembre 2015

Il Ministro

dello sviluppo economico

GUIDI

Il Ministro dell’ambiente

e della tutela del territorio

e del mare

GALLETTI


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