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Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 11 settembre 2015, n. 4253

di Osservatorio Energia - 14 Ottobre 2015
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Secondo il Consiglio di Stato, l’affidamento senza gara a società partecipata in parte anche da privati non rientra nella nozione di “in house” ed è, pertanto, illegittimo. Nel caso di specie, la gestione dei rifiuti urbani di un Comune era stata affidata ad una s.p.a. nella cui compagine era ricompreso un Consorzio del quale – all’epoca dei fatti – facevano parte soggetti privati. Secondo i magistrati, la presenza di un socio privato nell’ambito della compagine sociale della s.p.a. affidataria esclude che nei suoi confronti la stazione appaltante eserciti un controllo analogo a quello che esercita nei confronti dei propri uffici. Solo la partecipazione totalitaria delle amministrazioni pubbliche, e la totale assenza di soggetti privati nella compagine sociale, consentono di ravvisare nel soggetto affidatario la sottoposizione al cosiddetto “controllo analogo”. Ciò esclude de plano il configurarsi del sistema di “in house providing”.

La situazione non cambia alla luce delle nuove direttive europee sugli appalti, che tra le altre cose prevedono anche la possibilità di una partecipazione minoritaria dei privati nella società affidataria. Tali direttive non sono infatti “self executing” e dunque le loro regole non sono direttamente applicabili, senza che vi sia una legge nazionale di recepimento.

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