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Energia elettricaAEEG, Delibere 3 settembre 2015, 429/2015/R/gas e 430/2015/R/gas

di Osservatorio Energia - 14 Ottobre 2015
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L’Autorità per l’energia ha avviato due procedimenti per ottemperare alla sentenze del Consiglio di Stato che nei mesi scorsi l’hanno vista soccombente in tema di tariffe di trasporto gas per i produttori termoelettrici. In particolare, si tratta:

– della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 3735/2015 che ha ritenuto illegittima la regolazione tariffaria dell’Autorità nella parte in cui, in violazione del citato articolo 38, comma 2-bis, del decreto legge 83/2012, “non prevede alcun premio a favore dei clienti finali che utilizzino ingenti quantità di gas, ma avvantaggia unicamente gli utenti della rete (i c.d. shippers) che siano in grado di immettere in rete una maggiore quantità di gas a fronte della capacità previamente prenotata”;

– della sentenza del Consiglio di Stato n. 2888/2015 che ha annullato la RTTG 2010-2013, la deliberazione 192/09, e le conseguenti deliberazioni di approvazione delle proposte tariffarie, nella parte in cui hanno introdotto criteri e parametri (in particolare, la modifica rispetto al previgente regime tariffario del riparto dei ricavi tra componente di capacity e di commodity, che passa da un rapporto 70:30 a un rapporto pari a circa 90:10; nonché la riduzione delle aree di uscita dalla rete nazionale, che passano da 17 a 6), i quali criteri e parametri determinerebbero uno sproporzionato aumento dei costi per gli utenti che operano utilizzando, prevalentemente, punti di entrata da Sud, in contrasto con l’articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 164/00 nella parte in cui prevede che la disciplina tariffaria deve tener conto “della necessità di non penalizzare le aree del Paese con minori dotazioni infrastrutturali, e in particolare le aree del Mezzogiorno”. Inoltre, a parere del CDS, i provvedimento di cui sopra hanno introdotto un nuovo criterio relativo al c.d. autoconsumo (passando dal riconoscimento tariffario dei costi dell’impresa di trasporto per il funzionamento delle centrali di compressione, al prelievo in natura del gas a tal fine necessario) il quale non troverebbe fondamento normativo.

http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/15/430-15.pdf

http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/15/429-15.pdf


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