Imposta come home page     Aggiungi ai preferiti

AEEG, Delibera 25 giugno 2015, 306/2015/E/gas

di Osservatorio Energia - 2 Ottobre 2015
      Stampa Stampa      

Chiusura dell’istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione dell’Autorità 589/2014/E/gas, in merito ai meccanismi di reintegrazione degli oneri della morosità dei servizi di ultima istanza nel settore del gas naturale, relativi all’anno termico 2012-2013

Il presente provvedimento chiude l’istruttoria conoscitiva, avviata con deliberazione 589/2014/E/gas, in tema di fatturazione dei servizi di ultima istanza da parte di tutti i gestori a tal fine selezionati a partire dal mese di ottobre 2012.

In sostanza, l’Autorità per l’Energia punisce le carenze di fatturazione degli operatori titolari del servizio di ultima istanza gas limitando il valore dei rimborsi legati alla morosità.

Naturalmente, sottolinea il Regolatore, tutto ciò impatta sulle probabilità stesse che si verifichi la morosità, per cui la reintegrazione dei relativi oneri deve tenerne conto.

La delibera 306/2015 (disponibile sul sito di QE) ha quindi stabilito una riduzione del 5% dei rimborsi per ogni mese di ritardo successivo al dodicesimo dalla data di erogazione della fornitura (quindi il taglio varrà dal tredicesimo mese in poi). Al fine di garantire comunque una copertura del rischio credito a servizi pubblici delicati quali quelli di ultima istanza, l’Autorità ha fissato un tetto del 40% a tali riduzioni, in modo da coprire almeno il 60% degli oneri.

http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/15/306-15.pdf


RICERCA

RICERCA AVANZATA


ApertaContrada.it Via Arenula, 29 – 00186 Roma – Tel: + 39 06 6990561 - Fax: +39 06 699191011 – Direttore Responsabile Filippo Satta - informativa privacy