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Energie rinnovabiliTAR Piemonte, sez. II, sentenza 2 maggio 2015, n. 749

di Osservatorio Energia - 7 Luglio 2015
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Il TAR Piemonte rigetta il ricorso di un privato avverso il diniego da parte del Comune di dichiarare la decadenza dal permesso di costruire di un soggetto terzo, ai sensi del d.P.R. 380/2001, per mancato inizio dei lavori entro l’anno dal rilascio del permesso stesso.

Secondo il Tribunale regionale, infatti, “l’utilizzazione delle fonti di energia rinnovabile è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono dichiarate indifferibili ed urgenti, anche in considerazione del fatto che la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra attraverso la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la maggior utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e di tecnologie avanzate e compatibili con l’ambiente costituisce un impegno internazionale assunto dall’Italia con la sottoscrizione del protocollo di Kyoto dicembre 1997 (ratificato con legge n. 120/2002). Ne consegue che la normativa prevista in materia è da considerarsi speciale e prevalente sulla normativa generale in materia edilizia”.


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