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Energia elettricaAEEGSI, delibera 29 Maggio 2015, 258/2015/R/com

di Osservatorio Energia - 7 Luglio 2015
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L’Autorità ha modificato ed integrato la disciplina sulla morosità nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale, tra l’altro adottando una nuova versione del Testo integrato della morosità elettrica (TIMOE).

Le principali novità riguardano la rateizzazione delle bollette ed il rafforzamento delle garanzie per i clienti non regolari nei pagamenti in caso di costituzione in mora.

In particolare, vengono allungati i tempi per richiedere la rateizzazione delle bollette: i clienti serviti nei regimi di tutela possono effettuare la richiesta anche entro i 10 giorni successivi al termine fissato per il pagamento della fattura (finora la domanda non poteva essere inviata dopo la scadenza), ossia entro 30 giorni dalla sua emissione (in luogo dei 20 giorni previsti fino ad oggi). Inoltre, la rateizzazione deve essere offerta obbligatoriamente ai clienti in alcuni casi di fatturazione a conguaglio o di addebito di consumi non registrati dal contatore per malfunzionamento non imputabile al cliente.

In merito al rafforzamento della tutela dei clienti, è previsto che il gestore non possa procedere alla richiesta di sospensione della fornitura senza prima aver inviato al cliente una comunicazione di messa in mora, riportando la nuova scadenza per pagare e la data in cui potrà essere richiesta la sospensione della fornitura. La comunicazione di messa in mora è obbligatoria per tutte le fatture per le quali non risultino i pagamenti, anche per quelle scadute nel periodo in cui è già in corso una precedente procedura di mora.

Il provvedimento però, nel rafforzare la tutela dei clienti non in regola con i pagamenti, distingue nettamente i casi di morosità occasionale da quelli di morosità reiterata. Rispetto a quest’ultimi, se i clienti non hanno diritto al bonus sociale, prevede la possibilità di incrementare il deposito cauzionale e la riduzione delle tempistiche della procedura di costituzione in mora (il termine minimo per provvedere al pagamento è fissato in 10 giorni dalla comunicazione di costituzione in mora, in luogo dei 20 giorni per gli altri casi).

Il mancato rispetto di queste regole importa indennizzi automatici per i clienti: 30 euro se la fornitura viene sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora per raccomandata; 20 euro se la fornitura viene sospesa per morosità e il venditore, pur avendo inviato la raccomandata, non ha rispettato le tempistiche previste. In questi casi inoltre non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo per la sospensione o riattivazione della fornitura.

Si segnala infine che l’Autorità ha rivisto, con il medesimo provvedimento, le procedure di switching o cambio fornitore, con l’accorciamento dei tempi nel settore del gas naturale e l’allineamento delle tempistiche relative allo switching con riserva a quelle dello switching ordinario.

http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/15/258-15.pdf


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