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Tar Lombardia, Milano, Sez. III, 17 giugno 2014, n. 1587

di Osservatorio Energia - 24 Luglio 2014
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Con tale sentenza il Tar Lombardia ha annullato le deliberazioni 321/2012 e 351/2012 con cui l’AEEG ha introdotto il corrispettivo Cvbl in tariffa, finalizzato a risarcire Snam Rete Gas del “buco” creato dai cosiddetti furbetti gas. Il Giudice Amministrativo ha rilevato che tali provvedimenti erano viziati sotto il profilo dell’irragionevolezza delle determinazioni assunte in relazione ad un’istruttoria evidentemente carente, dovendo ogni decisione amministrativa necessariamente fondarsi su un quadro fattuale sufficientemente chiaro e delineato.

Infatti, gli esiti dell’indagine conoscitiva avviata dalla stessa Autorità a monte dell’adozione delle delibere avrebbero dovuto costituire un elemento cardine dell’istruttoria, ai fini della determinazione della misura di cui si discute, sia sotto il profilo dell’an sia in relazione al quantum.

Invece, a parere del Collegio, è evidente la contraddittorietà della determinazione dell’Autorità che, da un lato, impone la corresponsione del corrispettivo dall’altro dichiara di non conoscere, al momento di adozione della delibera, la stima dei crediti non riscossi, con ciò, peraltro, creando un’evidente incertezza circa la sufficienza della misura del corrispettivo disposta rispetto alla finalità dichiarata.

In sintesi quindi l’adozione delle delibere nn. 321 e 351 è avvenuta in assenza di elementi fattuali certi ed oggetti, che abbiano formato oggetto di analisi approfondita da parte dell’Autorità e opportunamente resa palese.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%203/2012/201202407/Provvedimenti/201401587_01.XML


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