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Tar Lombardia, Milano, Sez. I, 9 maggio 2014, n. 1217

di Osservatorio Energia - 24 Luglio 2014
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Nella controversia tra il comune di Assago e Milanofiori Energia Spa, il Tar Lombardia ha affermato che il teleriscaldamento non costituisce di per sè un servizio pubblico locale.

La questione affrontata nella pronuncia verte sulla qualificazione giuridica del servizio di teleriscaldamento. Se si aderisce alla tesi volta a qualificare il teleriscaldamento come servizio pubblico locale, verrebbe attribuita all’ente locale territorialmente competente la facoltà, qualora non vi sia gestione in house, di individuare un soggetto esterno incaricato di erogare l’attività all’interno del proprio perimetro di riferimento, con modalità di affidamento di tale servizio assoggettate alla disciplina comunitaria in materia di concorrenza.

Se invece si qualifica il teleriscaldamento come attività di libero mercato, non sarebbe consentito all’ente locale di operare alcuna verifica di sorta, essendo lo stesso unicamente legittimato ad autorizzare o meno lo svolgimento del servizio a seguito di semplice richiesta formulata da operatori interessati alla prestazione delle attività energetiche.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%201/2013/201302327/Provvedimenti/201401217_01.XML


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