TAR Lazio, Roma, sez. II-bis, sentenza 19 maggio 2014, n. 5237
Il TAR Lazio ha ritenuto legittima la scelta della Regione Lombardia che, in attuazione di una circolare del Ministero dell’Ambiente, di non ammettere una Società ricorrente alla spedizione transfrontaliera di olio usato verso i suoi stabilimenti ubicati in Germania, in ragione del principio di minima movimentazione dei rifiuti pericolosi e per il mancato rispetto delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione degli oli usati. Il TAR ha richiamato i criteri di priorità elencati dal Codice dell’Ambiente, che stabiliscono una gerarchia di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale.