Corte di Giustizia, conclusioni avvocato generale in tema di certificati verdi, 13 marzo 2014
Il Consiglio di Stato, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ha chiesto ai giudici di Lussemburgo di chiarire la portata della direttiva 2001/77 sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità.
In primo luogo, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 5 della direttiva citata abbia attribuito all’Unione una competenza esclusiva a concludere con Stati terzi un accordo sul riconoscimento delle garanzie di origine, e se tale competenza esclusiva osti ad una disposizione nazionale, che, nell’ambito di un regime nazionale di sostegno alle energie verdi, preveda che, nel caso dell’elettricità verde importata da uno Stato terzo, la facoltà per i fornitori di elettricità di essere esentati dall’obbligo di acquistare certificati verdi sia subordinata alla previa conclusione di un accordo fra lo Stato membro e lo Stato terzo interessati relativo al riconoscimento delle garanzie di origine.
Secondo l’Avvocato Generale, poiché le garanzie di origine rientrano in un settore già disciplinato da norme comuni, progressivamente adottate a partire dalla direttiva 2001/77 nella prospettiva di un’armonizzazione completa, l’esercizio da parte dell’Unione europea della propria competenza interna ha generato una competenza esterna esclusiva che osta ad una disposizione nazionale di tal fatta.
In secondo luogo, il Consiglio di Stato chiede se l’esercizio da parte dell’Unione europea della propria competenza interna privi gli Stati membri del loro diritto di stipulare accordi con gli Stati terzi, compreso il caso in cui lo Stato terzo interessato sia la Svizzera, legata all’Unione dall’accordo di libero scambio.
La questione dovrebbe essere risolta negativamente. Infatti, secondo l’Avvocato Generale, la circostanza che la Svizzera abbia concluso l’accordo di libero scambio non incide sulle norme che governano la ripartizione delle competenze fra l’Unione e gli Stati membri.
Infine, il giudice a quo chiede se il riconoscimento, a favore dell’Unione, di una competenza esterna esclusiva osti ad una disposizione nazionale che subordini il riconoscimento delle garanzie di origine emesse da Stati terzi alla conclusione di un accordo fra il gestore della rete nazionale dello Stato membro e l’analoga autorità dello Stato terzo.
L’Avvocato Generale suggerisce alla Corte di rispondere che tale competenza osta, in base al principio di leale cooperazione, ad una disposizione nazionale che rinvii alla previa conclusione di un accordo di tal fatta se questa abbia ad oggetto o per effetto di eludere l’impossibilità per gli Stati membri di concludere impegni internazionali con gli Stati terzi.
Si attende ora la sentenza della Corte di giustizia.
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