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La rivalutazione del capitale della Banca d’Italia. Una complessa vicenda meritevole di chiarimenti.

di - 14 Marzo 2014
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Sotto altro profilo, rilevano i benefici effetti della regolazione dei diritti e del ruolo dei titolari delle ‘quote’ di partecipazione: si è fatta chiarezza su una problematica risalente nel tempo, modernizzando la struttura della Banca d’Italia nel riferimento ai più avanzati sistemi finanziari del pia­neta (si pensi allo status di azionista del ‘Federal Reserve System’ che, negli Stati Uniti, connota un’alta percentuale delle banche commerciali).
La stretta connessione, disposta in sede politica, tra il provvedimento norma­tivo in parola e quello relativo alla sospensione del pagamento dell’Imu, ha influen­zato l’iter della legge di conversione del d.l. n. 133 del 2013, dando spazio a forme di generica contestazione per presunti vantaggi dalla medesima elargiti alle banche. Da qui il clima di incertezza – o, più esattamente, di carente serenità – nel quale è avvenuta l’approvazione della l. n. 5/2014, cui ha fatto seguito una diffusa distorsione nel valutare e comprendere la reale portata dispositiva di quest’ultima.
Detto clima di incertezza non appare ancora superato, come sembra evincersi da alcune segnalazioni della stampa specializzata secondo cui sussisterebbe un fondato rischio di veder vanificate le aspettative connesse all’operazione di cui trattasi, attesa l’interpretazione a quest’ultima data dall’ESMA, cui avrebbe fatto seguito un intervento della Consob volto a «non far transitare la plusvalenza che deriva dalla rivalutazione della quota nel conto economico» (cfr. l’editoriale intitolato ‘Banche, faro Esma su quote Bankitalia. Atteso intervento Consob’, in Il Sole24Ore dell’8 marzo 2014). Evidenti appaiono, infatti, le implicazioni negative derivanti da tale orientamento, dovendo le banche rivedere nell’immediato – come si sottolinea nelle richiamate indicazioni di stampa – «i criteri di contabilizzazione per i loro bilanci», donde l’ipotesi di risolvere la questione percorrendo la «strada … (di)… un nuovo intervento legislativo che consenta di recuperare … una sostanziale compensazione tra i benefici patrimoniali per le banche e l’imposizione fiscale che deriva dalla rivalutazione delle quote».
Ovviamente, adun attento esame, il complesso disciplinare in parola non ri­sulta esente da talune critiche, specie per quanto concerne il rispetto dei tempi della procedura di consultazione della BCE e alcune modifiche recate all’originario testo del d.l. n. 133 nel corso dei lavori parlamentari (i.e. la preclusione agli enti creditizi dell’Unione di acquistare ‘quote’ di partecipazione al capitale della Banca d’Italia, divieto di certo poco coerente con le finalità del processo di omogeneizzazione bancaria avviata con la realizzazione dell’UBE). Ciò non inficia, tuttavia, l’importanza degli obiettivi rag­giunti dal legislatore nel segnare una netta svolta col passato, a vantaggio della cer­tezza del diritto e di una migliore organizzazione della Banca d’Italia.

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