AEEG, delibera 3 ottobre 2013, 436/2013/I/eel
L’Autorità ha inoltrato al Ministro dello Sviluppo economico una proposta di modifica di quanto previsto dall’art. 1, co. 4 della legge 3 agosto 2007, n. 125, in relazione alla durata del periodo di erogazione del servizio di salvaguardia a seguito delle procedure concorsuali per l’aggiudicazione del servizio. In particolare, considerato che gli esercenti tale servizio sopportano maggiori rischi di insolvenza, l’Autorità ritiene opportuno che la durata del “periodo di salvaguardia” sia estesa dagli attuali due a tre anni, di modo da consentire agli operatori di attuare migliori politiche di recupero credito nei confronti dei clienti finali e così rendere maggiormente partecipate le procedure per l’aggiudicazione del servizio.
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/13/436-13.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/13/436-13all.pdf