AEEG, delibera 24 aprile 2013 n.177
L’Autorità ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 27.000 alla Società G6 Rete Gas S.p.A. per aver violato l’art. 15, del TIVG con cui l’Autorità ha definito gli obblighi delle imprese distributrici in tema di messa a disposizione dei dati di misura agli esercenti la vendita.
In particolare, ha affermato che tali documenti devono essere trasmessi: a) entro il sesto giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il tentativo di raccolta (art. 15, comma 2, lett. a), del TIVG); b) in un unico documento di formato elettronico secondo le modalità previste dalla legge.