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Energie rinnovabiliTAR Lazio, Roma, sez. III ter, sentenza 15 aprile 2013 n. 3776

di Osservatorio Energia - 15 Aprile 2013
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La Società ricorrente impugna il provvedimento di decadenza relativo all’ istanza di accesso alle tariffe del Secondo Contro Energia da essa presentata in base all’art. 2-sexies d.l. 25 gennaio 2010, n. 3 (cd. Salva-Alcoa) e, con motivi aggiunti, il provvedimento mediante il quale il GSE la esclude dalla concessione degli incentivi per un periodo di 10 anni a partire dalla data del suddetto provvedimento, ex art. 43, co. 1, d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28.

Il Collegio rigetta le doglianze svolte dalla ricorrente e, in relazione a questo ultimo provvedimento, giustificando l’introduzione delle sanzioni ex art. 43 da parte del legislatore.

Il TAR rileva come nel contesto normativo di favore per la produzione di energia da fonti rinnovabili in cui è stato dato vita ad un sistema di tariffazione decrescente specifico per l’energia da fonte solare (i cd. “Conto Energia”), il d.lgs. 28/2011 abbia introdotto un meccanismo di progressiva e graduale diminuzione della misura degli incentivi. Nell’alveo di tale rinnovata disciplina, in coerenza con i nuovi obiettivi comunitari, è stato inserito anche uno specifico Capo dedicato a “controlli e sanzioni”.

In particolare, l’art. 43 inserisce disposizioni specifiche per l’attuazione dell’ art. 2-sexies citato, prevedendo che ove sia stato accertato che i lavori di installazione dell’impianto fotovoltaico non siano stati conclusi entro il 31 dicembre 2010 a seguito dell’esame della richiesta di incentivazione ai sensi del comma 1 di detto art. 2-sexies, il GSE debba rigettare l’istanza di incentivo, disponendo l’esclusione dagli incentivi degli impianti che utilizzano anche in altri siti le componenti dell’impianto e l’esclusione dalla concessione di incentivi per un periodo di dieci anni dalla data dell’accertamento della persona fisica o giuridica che ha presentato la richiesta.

L’apparente scollamento tra i primari obiettivi di incremento della capacità produttiva di energia da fonti rinnovabili posti con la normativa di settore e tale disposizione trova, secondo il Collegio, una fondante giustificazione nella coesistenza temporale di due regimi di incentivazione relativi alla medesima fattispecie –realizzazione di impianti fotovoltaici– di cui quello speciale si presenta con profili di particolare vantaggio economico ed è pertanto riconosciuto in via transitoria in favore delle sole imprese in possesso dei requisiti di legge. Questo, all’evidente scopo di sollecitare gli imprenditori con iniziative in avanzato stato di realizzazione a raggiungere quanto prima l’obiettivo finale di immissione di energia pulita nel sistema elettrico nazionale.

Secondo il TAR pertanto,  questa eccezionale condizione giustifica appieno la scelta assunta dal legislatore di introdurre, per la prima volta, una serie di misure punitive nei confronti delle imprese che non hanno rispettato le regole poste in merito, con un’evidente finalità non solo afflittiva, ma innanzitutto di deterrenza dal formulare richieste improprie in assenza dei requisiti di legge.

Viene, dunque, respinto il ricorso e la connessa istanza risarcitoria proposti dalla Società.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203T/2011/201108243/Provvedimenti/201303776_01.XML


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