TAR Emilia Romagna, sez. II, 21 marzo 2013, n. 225
Il TAR Emilia Romagna ha accolto il ricorso presentato dall’Associazione Wwf Italia Ong Onlus, avverso la valutazione ambientale positiva per un parco eolico su una montagna. La controinteressata impresa aveva collocato le fondazioni degli impianti poco al di sotto della quota di 1200 metri, sopra i quali scatta l’obbligo di richiesta di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 142, DLgs 42/2004. La Società aveva così ritenuto di non essere soggetta alla procedura di compatibilità paesaggistica, così come la stessa Soprintendenza, che dava il via libera alla Provincia per l’autorizzazione.
Il Collegio giudicante al contrario chiarisce che la tutela della zone montuose oltre i 1200 metri prevista dall’art. 142 Cod. dei Beni Culturali e del Paesaggio impone la necessità di richiesta di compatibilità paesaggistica per tutti gli interventi impattanti su di essa, a prescindere dal livello altimetrico delle fondazioni dell’opera da realizzare. La norma avrebbe infatti ad oggetto il paesaggio, e non il suolo.
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Bologna/Sezione%202/2011/201101221/Provvedimenti/201300225_01.XML