TAR Molise, sez. I, sentenza 15 febbraio 2013, n. 125
La controversia portata all’attenzione del TAR Molise ha ad oggetto la legittimità del parere adottato dagli organi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MIBAC) al di fuori della conferenza di servizi decisoria di cui all’art.12 del d.lgs. 387 del 2003.
La difesa erariale aveva sostenuto che, stante il tenore letterale del parere impugnato, nel quale il direttore regionale aveva formulato espressa riserva “di partecipare …ad una apposita Conferenza di servizi, qualora indetta dal Servizio regionale responsabile per l’eventuale rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’art. 12 del d. lgs. n. 387/2003 ed in quella sede di fornire in dettaglio…ulteriori specifiche indicazioni utili alla espressione di un giudizio di compatibilità…”, esso dovesse considerarsi una mera proposta di parere.
La tesi non ha però persuaso il TAR, secondo il quale, perché un parere assuma i caratteri dell’atto preparatorio, è necessario che esso sia suscettibile di incondizionata confutazione ed aperto a possibili modifiche o passibile di motivata conferma alla luce delle emergenze istruttorie introdotte in sede di conferenza, secondo uno schema dialettico che richiama il modello dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990.
Nel caso di specie, il TAR ha ritenuto che la natura provvedimentale del parere impugnato fosse dimostrata dalla circostanza che il Direttore Regionale avesse formalmente reso il parere negativo in questione “ai sensi dell’art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, provvedendo ad inviarlo non solo al Servizio beni ambientali della Regione – con l’espressa perentoria menzione circa il carattere “immediatamente vincolante per la struttura regionale” (cfr. punto 2 ) – ma anche alla ditta ricorrente, così imprimendo alla determina in questione quel carattere recettizio proprio dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei destinatari ex art. 21 bis della legge n. 241 del 1990, carattere peraltro confermato dalla specifica indicazione al punto 4 dei rimedi di ricorso esperibili avverso il medesimo.