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Energie rinnovabiliTAR Molise, sez. I, sentenza 26 ottobre 2012, n. 585

di Osservatorio Energia - 13 Novembre 2012
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Il caso portato all’attenzione del TAR Molise riguardava la impugnazione degli atti con i quali la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Molise e il Direttore regionale per i Beni culturali e Paesaggistici del Molise si erano espressi negativamente circa la compatibilità paesaggistica di un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica, pur non essendo mai intervenuti alla Conferenza Unificata indetta per il rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del d. lgs. 387/2003.

Il TAR ha dichiarato l’illegittimità di tali provvedimenti, in quanto la mancata partecipazione alla conferenza di servizi preclude ai suddetti organi periferici del MIBAC di esercitare, al di fuori di quella sede, il proprio potere di verifica di compatibilità dell’opera con il vincolo paesaggistico imposto sull’area di insediamento con D.M. 11.2.1976, pena la nullità delle determinazioni a tal fine adottate ai sensi dell’art. 14 quater, comma 1, della legge n. 241 del 1990 che, qualificando siffatta forma di esercizio del potere amministrativo come “inammissibile”, ne tipizza una fattispecie espressa di decadenza.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Campobasso/Sezione%201/2012/201200055/Provvedimenti/201200585_01.XML


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