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Energie rinnovabiliConsiglio di Stato, sez. VI, sentenza 1 agosto 2012, n. 4400

di Osservatorio Energia - 7 Settembre 2012
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Nel caso in cui la Regione – cui spetta la responsabilità all’assunzione della determinazione finale di autorizzazione di un impianto ai sensi dell’art. 12 d.lgs. n. 387 del 2003 – non abbia né convocato né diretto i lavori della conferenza di servizi, tutta l’attività procedimentale svolta in questa sede è viziata.

È quanto statuito dal Consiglio di Stato nell’ambito di una vicenda avente ad oggetto la riattivazione di una sezione di una centrale termoelettrica mediante utilizzazione delle cosiddette biomasse quale combustibile.

Nel caso di specie, la conferenza di servizi è stata indetta, condotta e chiusa dalla Provincia di Cosenza. Solo successivamente alla chiusura, gli atti sono stati trasmessi dalla Provincia alla Regione. Pertanto, sia la convocazione, sia i lavori, sia la dichiarazione di chiusura della conferenza, sono state oggetto di attività da parte di Amministrazione incompetente, sicché tutta l’attività procedimentale che nella relativa sequenza si inserisce è inequivocabilmente viziata.

La Regione ha ritenuto di sanare il procedimento mediante la convalida degli atti della conferenza. Il Consiglio di Stato ha però osservato che:

a)non è possibile la ratifica di un procedimento – tale essendo, dal punto di vista oggettivo, la conferenza di servizi – ma unicamente di provvedimenti in essa incidenti;

b)la contestuale interazione tra le diverse valutazioni costituisce l’essenza e la ragione stessa della conferenza di servizi: la convalida, pertanto, non assume altro valore che quello di preteso rimedio meramente formale ad un vizio che impinge sulla stessa sostanza del procedimento;

c) inoltre, dal punto di vista dell’attribuzione del potere, e quindi del soggetto chiamato ad esprimersi secondo la disciplina procedimentale definita dall’art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, alla Regione va riconosciuto il ruolo e la responsabilità di amministrazione competente a condurre i lavori e ad assumere il provvedimento finale, ma la formazione del titolo abilitativo funzionale alla costruzione e all’esercizio degli impianti di cui trattasi spetta esclusivamente alla conferenza di servizi.

I due soggetti (Regione e conferenza) non sono sovrapponibili, data la diversità di attribuzioni e di funzioni in seno al procedimento: ne deriva che la Regione non avrebbe potuto comunque porre rimedio ad un vizio che permea l’intero procedimento, che non apparteneva alla sua competenza, ma a quella dell’intera conferenza;

d) infine, alla data in cui è intervenuta la pretesa convalida, i lavori della conferenza erano stati dichiarati chiusi da oltre un anno: il consentire la convalida di lavori ormai definiti avrebbe per effetto la legittimazione di comportamenti contrari alle stesse ragioni di accelerazione e concentrazione al cui perseguimento l’istituto della conferenza di servizi è funzionale, e la più grave possibilità di attivarne e modularne l’efficacia a seconda delle esigenze contingenti.

La convalida degli atti da parte della Regione non può, pertanto, essere considerata sanante della illegittimità che permea gli atti del procedimento per l’incompetenza della Provincia.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2012/201202490/Provvedimenti/201204400_11.XML


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