TAR Sicilia, Catania, sez. III, sentenza 17 maggio 2012, n. 1265
Il TAR Catania, pur affermando l’improcedibilità del ricorso avverso il bando di gara per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani da parte della precedente affidataria del servizio a seguito di convenzione stipulata col Comune, in quanto la gara in questione era andata deserta, ha, comunque, sottolineato la irrilevanza, ai fini dell’affermazione dell’illegittimità della indizione della gara, della intervenuta abrogazione dell’art. 23 bis del D. L. n. 112/08 in seguito ai referendum del giugno 2011. Infatti, secondo il TAR, per l’effetto di tale abrogazione, sono stati valorizzati i principi di concorrenzialità propugnati in sede europea, determinando, al contrario, proprio la necessità di realizzare una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali.