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Corte di Giustizia, sentenza 24 maggio 2012

di Osservatorio Energia - 6 Giugno 2012
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Nell’ambito di una controversia fra la società Amia S.p.A, società in liquidazione che gestisce una discarica sita a Palermo, e la Provincia Regionale di Palermo, relativamente ad un avviso di liquidazione di un tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi, la Commissione tributaria di Palermo ha deciso di sospendere il procedimento e ha chiesto alla Corte se alla luce della sentenza Pontina Ambiente possa procedersi alla disapplicazione dell’articolo 3, commi 26 e 31, della legge n. 549/95 (recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica), per contrasto con l’articolo 10 della direttiva 1999/31 sulle discariche di rifiuti, nonché per contrasto con gli articoli 1, 2 e 3 della direttiva 2000/35/CE sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

La quarta sezione della Corte ha statuito che il giudice del rinvio deve verificare, prendendo in considerazione il diritto interno sia sotto il profilo materiale che procedurale, se sia possibile giungere ad un’interpretazione del diritto nazionale che consenta di dirimere la controversia in modo conforme alle finalità delle direttive 1999/31/CE e 2000/35/CE. Solo se siffatta interpretazione non sia possibile il giudice nazionale deve disapplicare le disposizioni nazionali contrarie all’articolo 10 della direttiva 1999/31/CE ed agli articoli 1-3 della direttiva 2000/35/CE.

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0097:IT:HTML


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