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TAR Puglia, Bari, sez. I, 6 aprile 2012, sentenze nn. 691, 692 e 693

di Osservatorio Energia - 11 Maggio 2012
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Le ricorrenti, gestori di discariche destinate all’accoglimento di rifiuti speciali non pericolosi, impugnavano un delibera della Regione Puglia che dettava indirizzi applicativi per l’ammissibilità dei rifiuti in discarica, in attuazione del d.m. 27 settembre 2010 e le note della Regione rivolte loro, che le invitavano ad adeguarsi alle prescrizioni allegate alla delibere. Tali prescrizioni contenevano, ad esempio, restrizioni della possibilità di smaltire i fanghi prodotti da impianti urbani di depurazione. Il TAR ha accolto i tre ricorsi, affermando che la Regione non aveva il potere di integrare le prescrizioni tecniche dettate a livello statale, poiché la competenza in tema di tutela dell’ambiente, in cui rientra la disciplina dei rifiuti, appartiene in via esclusiva allo Stato. Non sono, perciò ammesse iniziative delle Regioni volte a regolamentare la materia nel proprio ambito territoriale, seppure in assenza della relativa disciplina statale.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Bari/Sezione%201/2011/201101959/Provvedimenti/201200691_01.XML

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Bari/Sezione%201/2011/201101973/Provvedimenti/201200692_01.XML

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Bari/Sezione%201/2011/201102076/Provvedimenti/201200693_01.XML


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