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Energie rinnovabiliTAR Lazio, Roma, sez. III-ter, sentenza12 aprile 2012, n. 3359

di Osservatorio Energia - 12 Aprile 2012
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Il TAR Lazio si pronuncia su una questione in materia di Certificati Verdi cd. “termici”, ovvero quelli che, ai sensi dell’art. 1, comma 71, l. n. 239 del 23 agosto 2004, sono corrisposti, a seguito del riconoscimento dell’impianto come alimentato da fonti rinnovabili, per la produzione di energia da parte di impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, limitatamente alla quota di energia termica utilizzata per il teleriscaldamento.

 Il TAR Lazio ha dichiarato infondato il ricorso proposto dalla Società ricorrente avverso il diniego del riconoscimento dell’impianto come alimentato da fonti rinnovabili da parte del GSE.

La Società aveva infatti potenziato una sezione dell’impianto già operativo e certificato nel 2006, a seguito di un intervento di estensione della tubazione primaria dell’impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento. Proprio per tale sezione chiedeva al GSE la qualifica IAFR, ritenendo di rientrare nella finestra temporale che ha fatto salvi i diritti acquisiti di cui all’art. 14, comma 1, d. lgs., 8 febbraio 2007, n. 20.

Il TAR ha sancito l’infondatezza del ricorso non tanto per la sussistenza di una limitazione temporale, quanto per una limitazione sostanziale posta dal D.M. Attività produttive 24 ottobre 2005 (che contiene “Direttive per l’emissione dei certificati verdi ex legge 239/2004 alle produzioni di energie per teleriscaldamento” e dà, appunto, attuazione al comma 71 della legge 239/2004). Il Giudice ha infatti accertato che l’iniziativa oggetto di richiesta di qualificazione IAFR si pone al di fuori della normativa invocata: l’oggetto di richiesta di qualifica IAFR è una sezione dell’impianto di proprietà della ricorrente entrata definitivamente in esercizio dal 19 gennaio 2006. Solo dopo quella data, a seguito di un intervento di potenziamento, l’impianto ha cominciato a fornire calore.

Il DM del 2005 richiamato chiarisce, all’art. 2, comma 3, lett. g), che il “potenziamento dell’impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento è l’intervento impiantistico-tecnologico che prevede l’estensione della tubazione primaria della rete di teleriscaldamento … e che comporta una producibilità aggiuntiva, come definita alla lettera h) con riferimento al valore atteso sulla base dei dati di progetto, almeno pari al 15%.”; e, alla lett. h), che la “producibilità aggiuntiva di un impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento è l’aumento, ottenuto a seguito di un potenziamento, della quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento … rispetto alla media aritmetica dei valori della quota di energia tecnica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento realizzata negli ultimi tre anni solari precedenti l’intervento …”.

Alla stregua del dettato normativo emerge con chiarezza che la qualifica IAFR, ove richiesta in relazione ad un potenziamento, spetta in relazione agli impianti di cogenerazione già precedentemente in esercizio con tale potenzialità, purché la stessa sia suscettibile di quantificazione certa, che deve corrispondere ad un 15% in più rispetto alla quota di energia effettivamente utilizzata per il riscaldamento nel triennio solare precedente l’intervento, secondo le formule matematiche allegate al decreto. Con riferimento al caso di specie, invece, il potenziamento della rete è stato effettuato nel 2005, per cui il periodo di riferimento onde calcolare la produzione aggiuntiva di calore è il triennio 2002-2004, ma, per stessa ammissione della ricorrente, la sezione dell’impianto di cogenerazione è entrata in esercizio nel 2004 e contribuisce al nuovo tratto di rete risultante dal potenziamento solo dal gennaio 2006.

E’ dunque palese come l’iniziativa oggetto di richiesta di qualificazione IAFR esuli dall’ambito applicativo della normativa de qua.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203T/2009/200910898/Provvedimenti/201203359_01.XML

 


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