TAR Lazio, Roma, 22 marzo 2012, n. 2734
Il giudice amministrativo ha respinto il ricorso proposto da Acea S.p.a. avverso due provvedimenti dell’AGCM relativi alla sussistenza di pratiche commerciali scorrette. In particolare il Tar, accogliendo gli argomenti dell’Autorità, ha ritenuto che rispetto all’attività di Acea non si possa parlare di un’offerta “inscindibilmente unitaria”, essendo energia elettrica e gas due beni differenti non suscettibili di assimilazione, con la conseguenza che si hanno due distinte condotte commerciali, ciascuna suscettibile di separato accertamento e sanzione.